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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33493/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con un motivo unico censurava l'accertamento della responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio, in particolare l'attendibilità degli agenti operanti. Deduceva inoltre, con un secondo profilo, l'insufficienza della motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che non fosse stato adeguatamente provato il dolo in relazione alla condotta di opposizione tenuta verso i pubblici ufficiali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e comunque generici, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, il quale aveva fornito una motivazione congrua e adeguata sia sull'attendibilità degli agenti operanti sia sull'accertamento del dolo. Poiché il ricorso non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La contestazione riguardava il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ribadito che la verifica della responsabilità e del dolo, quando sorretta da motivazione congrua e fondata su corretti criteri inferenziali, non può essere rivalutata in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto, dell'attendibilità delle fonti di prova o del materiale probatorio.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e costruita su corretti criteri di inferenza e su massime di अनुभवienza non illogiche.
  • La doglianza è inammissibile se resta generica e non si confronta specificamente con le rationes decidendi della decisione impugnata.
  • L'accertamento del dolo può essere desunto dalla concreta dinamica della condotta e dall'opposizione ostinata rivolta a pubblici ufficiali, ove il giudice di merito lo abbia motivatamente affermato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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