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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13593/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo meramente reiterativo di censure già proposte in appello e non consentito in sede di legittimità perché volto a ottenere una rivalutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizi di contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione in ordine alla detenzione del bene oggetto del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio. La Corte rileva però che la doglianza riproduceva questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta esaustiva e immune da vizi; in particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato l'illecita provenienza del bene e il dolo di ricettazione desunti anche dal certificato di garanzia prodotto dall'imputato, che indicava la vendita dell'orologio ad altra persona senza indicarne la provenienza.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice della ricettazione; nel caso concreto la Corte ritiene correttamente motivata la sussistenza dell'illecita provenienza del bene e del dolo, desunti anche dal contenuto del certificato di garanzia prodotto dall'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e già esaminate dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già affrontato in modo logico, completo e giuridicamente corretto i punti controversi.
  • Ai fini della ricettazione, l'illecita provenienza del bene e il dolo possono essere desunti da elementi documentali e fattuali univoci, anche dal contenuto di documenti prodotti dalla stessa difesa, se essi rivelano incongruenze o omissioni sulla provenienza del bene.
  • La contestazione della ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito non è ammissibile in cassazione quando si traduce in una richiesta di diversa lettura delle risultanze processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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