Cassazione Civile, Sentenza n. 30611/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso del 19% delle spese sanitarie sostenute per familiare a carico che erano state pagate o rimborsate dalla sua assicurazione sanitaria volontaria, fondando la richiesta sull'art. 15 TUIR. Le corti di merito (CTP e CTR) avevano respinto la richiesta ritenendo che la detrazione spettasse solo se il contribuente avesse effettivamente anticipato la spesa. Il ricorrente impugnava in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) TUIR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato il principio che la detrazione del 19% prevista dall'art. 15 TUIR per le spese sanitarie si applica anche quando le spese sono direttamente corrisposte dall'assicuratrice alla struttura sanitaria o quando il contribuente è rimborsato, purché i premi assicurativi relativi non siano deducibili o non diano diritto ad altri benefici fiscali. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese processuali (con compensazione delle spese dei gradi di merito).
Norme richiamate
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (…) c) le spese sanitarie, per la parte che eccede (…)Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo
La norma consente la detrazione del 19% anche quando le spese sono rimborsate o direttamente pagate dall'assicurazione, a condizione che i premi assicurativi non siano deducibili o non diano diritto a detrazioni; la Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il pagamento diretto dall'assicuratore è fiscalmente equivalente al rimborso al contribuente.
Richiamato quale riferimento al rapporto assicurativo: il rimborso costituisce effetto del contratto di assicurazione e l'obbligo dell'assicuratore di pagare le spese o rimborsare è equiparato, ai fini fiscali, all'onere sostenuto dal contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma invocata come motivo di ricorso (vizio di motivazione/erronea applicazione della norma di diritto — violazione e falsa applicazione dell'art. 15 TUIR).
Consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; la Corte l'ha applicata per decidere direttamente sull'accoglimento del ricorso.
Circolare Agenzia Entrate n. 7/E del 25 giugno 2021
In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni: − per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio) versati dal contribuente…
La prassi amministrativa riconosce la detraibilità anche quando l'assicurazione rimborsa o paga direttamente, a condizione che i premi non diano benefici fiscali al contribuente.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 167/E del 25 novembre 2005
Ha già ritenuto che il pagamento diretto da parte di un fondo o assicurazione costituisca una modalità di liquidazione che determina gli stessi effetti del rimborso ai fini della detrazione.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 43/2024
Richiamata dalla Corte come recente atto di prassi che conferma l'applicazione della detrazione anche in fattispecie analoghe in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'assicuratore.
Massime di principio
- La detrazione del 19% per spese sanitarie ai sensi dell'art. 15 TUIR si applica anche quando la spesa è pagata direttamente dall'assicurazione o quando il contribuente è rimborsato dall'assicuratore, purché i premi assicurativi relativi non siano deducibili né diano diritto ad altre detrazioni.
- Il pagamento diretto dell'assicuratore è da considerarsi una mera modalità di liquidazione equivalente, ai fini fiscali, al rimborso al contribuente: fiscalmente neutro rispetto al diritto alla detrazione.
- È necessario provare la sussistenza dell'onere sanitario (fatture, documentazione clinica) e l'avvenuto pagamento o rimborso da parte dell'assicurazione; va inoltre dimostrato che i premi non sono stati portati in deduzione o non danno diritto ad altri benefici fiscali.
- Se i premi pagati risultano deducibili o hanno già prodotto un beneficio fiscale, la detrazione del 19% sulle spese non è possibile: la regola è di esclusione per i casi di duplicazione del beneficio.
- In caso di omissione nella dichiarazione, il contribuente può agire per ottenere il rimborso; la giurisprudenza di legittimità e la prassi amministrativa indicano una linea favorevole al contribuente in fattispecie analoghe.
- Nonostante la regola delle agevolazioni fiscali debba essere interpretata restrittivamente, la Corte ha adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata che privilegia la parità di trattamento fiscale tra pagamento diretto da parte dell'assicurazione e rimborso al contribuente.
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