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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30607/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda il diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle "società di comodo" (art. 30 legge n. 724/1994) per gli anni d'imposta 2008-2010 e la successiva notifica di avvisi di accertamento che hanno recuperato a tassazione il reddito minimo presunto. La società deduceva che, a seguito di pignoramento immobiliare dell'intero patrimonio e della nomina di un custode giudiziario, sussistessero le condizioni per disapplicare la disciplina: alternativamente per disapplicazione automatica ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14/02/2008 (art. 30, comma 4-ter) o, comunque, per l'impossibilità oggettiva di conseguire i ricavi presunti ai sensi del comma 4-bis dello stesso art. 30. Le corti di merito hanno dato esiti discordanti sui tre periodi, con motivazioni ritenute dalla Suprema Corte carenti o contraddittorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i tre giudizi, ha ritenuto le motivazioni della Corte territoriale inadeguate o contraddittorie e ha annullato le tre sentenze impugnate, rinviando le cause alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione. Ha affermato in particolare che: (i) il pignoramento immobiliare dell'intero patrimonio non può essere automaticamente equiparato alle ipotesi tipiche di disapplicazione automatica previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia (comma 4-ter) e che tale provvedimento deve essere interpretato restrittivamente; (ii) resta invece sempre possibile per il contribuente invocare l'art. 30, comma 4-bis, fornendo la prova oggettiva, in termini economici, che ha reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti; (iii) la Corte territoriale dovrà valutare nuovamente, con motivazione adeguata, se per ciascun periodo sussistano le condizioni di fatto ed economiche previste dal comma 4-bis che giustifichino la disapplicazione della disciplina antielusiva.

Norme richiamate

  • art. 30 legge 23 dicembre 1994, n. 724

    comma 1, comma 3, comma 3-bis, comma 4-bis e comma 4-ter (testo ratione temporis applicabile per gli anni 2008-2010)

    La Corte richiama la disciplina come sistema a due livelli: il test di operatività (comma 1) e la presunzione di reddito minimo (comma 3 e 3-bis). Il comma 4-bis consente al contribuente di dimostrare, con prova oggettiva ed economica, l'impossibilità di conseguire i ricavi presunti; il comma 4-ter consente la disapplicazione automatica solo per le ipotesi tassativamente previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008 (decreto n. 23681/2008) e successive integrazioni (es. provv. 2012/87956)

    elenca ipotesi di disapplicazione automatica: a) stato di liquidazione; b) fallimento, liquidazione giudiziale e coatta amministrativa; c) sequestro penale o confisca con nomina amministratore giudiziario; d) immobili locati a enti pubblici o a canone vincolato; e) partecipazioni in talune società; f) accoglimento precedente istanza di disapplicazione

    Il provvedimento delimita in modo tassativo le situazioni che comportano disapplicazione automatica: tali fattispecie vanno interpretate restrittivamente e non sono estendibili per analogia al pignoramento immobiliare.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8

    richiamato nel comma 4-bis dell'art. 30 quale riferimento procedurale per l'istanza di disapplicazione

    Rinvio procedurale usato per indicare la procedura di interpello/disapplicazione; la Corte sottolinea che l'interpello non è condizione di procedibilità e che la prova può essere fornita anche direttamente in giudizio.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 comma 2

    norme sul contenuto della motivazione delle sentenze tributarie richiamate

    La motivazione della decisione di merito deve essere esaustiva e comprensibile: la sua carenza o la motivazione apparente costituiscono motivo di annullamento in cassazione.

  • codice di procedura civile, art. 360 (n. 3, 4, 5)

    vizi di motivazione, omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo invocati in ricorso per cassazione

    I motivi di cassazione invocati (vizi motivazionali, omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo) sono stati ritenuti fondati rispetto alle sentenze della C.T.R., con conseguente annullamento e rinvio.

  • codice di procedura civile, art. 335

    riunione delle impugnazioni per connessione

    La Corte ha disposto la riunione dei tre giudizi per connessione considerata la comune vicenda fattuale e il rischio di soluzioni contrastanti.

Massime di principio

  • Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia che individua ipotesi di disapplicazione automatica (art. 30, comma 4-ter) va interpretato restrittivamente: il pignoramento immobiliare non è automaticamente equiparabile ai casi tipizzati (ad es. sequestro penale con amministratore giudiziario).
  • Anche se non ricorre una ipotesi di disapplicazione automatica, il contribuente può comunque, ai sensi del comma 4-bis, provare che situazioni oggettive hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti; l'onere probatorio grava sul contribuente e deve essere valutato in termini economici e di mercato.
  • La prova contraria può consistere sia nella dimostrazione delle circostanze oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi presunti, sia nella prova dell'effettività dell'attività imprenditoriale; non è richiesto che l'impedimento sia assoluto, ma che sia oggettivamente dimostrabile e valutato secondo criteri economici.
  • La motivazione della decisione di merito deve affrontare e valutare esplicitamente le censure relative alla sussistenza delle situazioni oggettive: motivazioni apparenti, contraddittorie o carenti costituiscono vizio rilevante di diritto.
  • In presenza di più giudizi connessi e fondata unità fattuale, è opportuno riunire le impugnazioni per evitare decisioni contrastanti e per ragioni di economia processuale; la Corte di merito dovrà riesaminare i fatti e le prove con adeguata motivazione.
  • Proceduralmente, l'istanza di interpello prevista dal comma 4-bis non è condizione di procedibilità: il contribuente può proporre la questione in giudizio anche senza aver preventivamente presentato interpello o anche dopo rigetto dello stesso.

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