Cassazione Civile, Sentenza n. 30589/2024 del 27/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente contro la cartella di pagamento relativa al recupero del patrimonio edilizio (detrazione 36% per l'anno d'imposta 2010). L'Ufficio eccepiva che la comunicazione preventiva di inizio lavori, necessaria per fruire della detrazione (da trasmettere al Centro Operativo di Pescara), non era stata inviata dal contribuente Fausto Scaroni ma dal padre Carlo il 23/02/2007, senza indicazione della data di inizio lavori e con riferimento a un immobile successivamente frazionato e parzialmente ceduto a Fausto (atto pubblico 21/05/2007). Inoltre il padre non aveva sostenuto le spese: le fatture e i pagamenti risultavano intestati e pagati da Fausto. L'Agenzia deduceva che la detrazione non poteva essere riconosciuta perché: 1) il contribuente non aveva inviato la comunicazione richiesta; 2) la comunicazione del padre non poteva essere utilizzata a favore del figlio; 3) il padre, non avendo sostenuto spese, non poteva trasferire il diritto alla detrazione (art.1, comma 7, legge 449/1997).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR non si sia attenuta ai principi della disciplina applicabile ratione temporis (art.1 legge 449/1997 e norme attuative). La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso di Fausto Scaroni. Ha compensato le spese delle fasi di merito e ha condannato l'intimato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate per la fase di legittimità. Nel corpo della decisione la Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui non sono ammissibili in Cassazione questioni nuove di fatto non trattate dal giudice di merito (la censura sull'irregolarità formale della denuncia del padre è stata dichiarata inammissibile in quanto nuova materia non affrontata in grado d'appello).
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1997, n.449 (art.1)
comma 1: disposizione sul diritto alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio; comma 7: "in caso di vendita dell'unità immobiliare 'sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1'"
Disciplina sostanziale della detrazione (applicabile ratione temporis): il legislatore ha previsto la possibilità per il possessore/detentore di detrarre spese per ristrutturazioni; il comma 7 regola il trasferimento della detrazione in caso di vendita stabilendo che la detrazione si trasferisce all'acquirente soltanto nelle condizioni indicate (ossia quando il cedente sia titolare del diritto alla detrazione perché ha sostenuto l'intervento e non ne abbia ancora fruito).
D.M. 1 febbraio 1998, n.41 (art.1 lett. a; art.4)
i soggetti che intendono avvalersi della detrazione devono "trasmettere all'Ufficio ... prima dell'inizio dei lavori una comunicazione redatta su apposito modello contenente comunicazione della data di inizio dei lavori e copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori"; art.4: "la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di cui all'art.1, commi 1 e 2"
Norma attuativa che imponeva l'obbligo formale di invio della comunicazione preventiva prima dell'inizio dei lavori per il riconoscimento della detrazione; la sua violazione esclude il diritto alla detrazione nella versione applicabile al caso.
Decreto 9 maggio 2002, n.53 e d.l. 201/2011 (d.l. n.70/2011 citato)
Modifiche successive alla disciplina attuativa: la Corte richiama che, prima delle modifiche introdotte dal d.l. 2011, permaneva l'obbligo di comunicazione preventiva; le modifiche normative successive non alterano il regime applicabile ratione temporis al caso concreto (anno d'imposta 2010).
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, n.149646
Con il provvedimento e le modifiche legislative del 2011 l'obbligo di invio della comunicazione preventiva è stato sostituito dall'obbligo di indicare i dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione; ciò ha rilevanza per le fattispecie successive al 2011, non per il caso in esame.
Art. 360 c.p.c., primo comma, n.3
Norma citata come fondamento della censura in Cassazione (violazione di norme di legge) utilizzata dall'Agenzia per dedurre errata applicazione della disciplina sulle detrazioni.
Art. 384 cod. proc. civ.
Permette alla Corte di Cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto da compiere, di decidere il ricorso anche nel merito senza rinvio al giudice di merito.
Massime di principio
- Per le detrazioni per recupero del patrimonio edilizio anteriori alle modifiche del 2011 era obbligatorio inviare al Centro Operativo competente una comunicazione preventiva prima dell'inizio dei lavori, redatta sul modello previsto: la mancata o irregolare trasmissione esclude il diritto alla detrazione.
- La comunicazione di inizio lavori è un requisito formale essenziale: la mera intestazione di fatture e la prova di pagamento a favore del soggetto che chiede la detrazione non sostituiscono l'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dalle norme attuative vigenti ratione temporis.
- In caso di cessione dell'immobile, la regola del comma 7 dell'art.1 legge 449/1997 va interpretata nel senso che il diritto alla detrazione può trasferirsi all'acquirente solo se il cedente era titolare del diritto (avendo effettivamente realizzato e sostenuto le spese) e non aveva ancora fruito della detrazione; una comunicazione inviata dal cedente che non abbia i requisiti sostanziali non legittima il successore a fruire della detrazione.
- Se la titolarità dell'immobile cambia prima dell'adempimento formale (prima dell'invio della comunicazione), il nuovo proprietario non può automaticamente avvalersi di una comunicazione inviata dal precedente proprietario che non aveva sostenuto le spese; è opportuno che il nuovo titolare provveda alle comunicazioni richieste o comunque conservi e renda disponibili tutta la documentazione probatoria.
- In sede di Cassazione non possono essere sollevate questioni di fatto o nuove censure che non siano state dedotte e dibattute nei gradi di merito: le nuove questioni richiedono che siano state previamente trattate dal giudice a quo o risultino dagli atti processuali.
- Per i periodi successivi alle modifiche normative del 2011, l'obbligo formale di comunicazione preventiva è stato sostituito dall'indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi e dall'obbligo di conservare la documentazione richiesta dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia; quindi verificare quale regime temporale si applica al caso concreto.
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