Cassazione Civile, Ordinanza n. 06191/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento dell'ICI relativi agli anni 2012-2015. Il giudice tributario di merito aveva accolto i ricorsi della società contribuente ritenendo, ai fini dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che il terreno edificabile sul quale insistevano i fabbricati adibiti all'attività produttiva fosse pertinenziale, con conseguente irrilevanza del regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando l'intervenuta transazione tra le parti e chiedendo la compensazione delle spese. La società ha svolto controricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, notificata alla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre rilevato che, essendovi accettazione dell'atto di rinuncia, ricorreva la condizione di cui all'art. 391, quarto comma, c.p.c., con conseguente esclusione della condanna alle spese a carico del rinunciante. Ha aggiunto che, trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità, non trovava applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dalla CTR per qualificare come pertinenziale il terreno edificabile sul quale insistevano i fabbricati produttivi, con conseguente irrilevanza della destinazione edificatoria urbanistica ai fini ICI
art. 391, quarto comma, c.p.c.
l'accettazione della rinuncia al ricorso integra la condizione che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica in caso di causa sopravvenuta di inammissibilità conseguente alla rinuncia al ricorso
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
disciplina ICI rilevante nella controversia sull'omesso o parziale versamento dell'imposta
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- Se alla rinuncia si accompagna l'accettazione della controparte, non può essere pronunciata condanna alle spese in danno del rinunciante ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.
- La causa sopravvenuta di inammissibilità dovuta alla rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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