Sentenza n. 1031/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 488/2024 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 488/2024 del Tribunale di Rimini, divenuto esecutivo per mancata opposizione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del giudice ordinario, relativo al riconoscimento del beneficio della carta docente per una sola annualità. Il decreto, non opposto, è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 24 gennaio 2025. Dopo la notifica al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l'esecutività del decreto ingiuntivo e la perdurante inerzia ministeriale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni del decreto definitivo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, incaricato di provvedere su istanza della ricorrente entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 300, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo esecutivo e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Il decreto ingiuntivo non opposto diviene esecutivo; nel caso concreto tale circostanza è stata comprovata dall'attestazione della cancelleria prodotta in giudizio.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario divenuto esecutivo per mancata opposizione, purché il titolo sia stato portato a conoscenza dell'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione rispetto a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo entro un termine assegnato, con detrazione degli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato o del titolo esecutivo.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali, oltre alla restituzione del contributo unificato, con possibile distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Come è indicizzato
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