Cassazione Civile, Ordinanza n. 22216/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari attori)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di due soggetti che chiedevano accertarsi il loro diritto di proprietà su una striscia di terreno larga circa 1,5 metri, adiacente a un capannone/fienile situato in agro di Fabriano, con conseguente condanna della controparte al ripristino dello stato dei luoghi dopo le modifiche apportate. Il convenuto aveva resistito negando la domanda e proponendo riconvenzionale risarcitoria ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda attorea; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione i soccombenti deducevano: (1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'insussistenza della prova dell'estensione di 1,50 m della proprietà attorea, oltre a vizi relativi ad atti che avrebbero dovuto condurre all'integrazione del contraddittorio; (2) violazione dell'art. 354 c.p.c. e del litisconsorzio necessario, sostenendo che la sentenza di primo grado dovesse essere dichiarata nulla per la mancata partecipazione al giudizio della comproprietaria del fondo confinante, ritenuta litisconsorte necessaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato l'inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. poiché la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado e il ricorrente avrebbe dovuto indicare e confrontare le differenti rationes decidendi dei due gradi, onere non assolto. Sul secondo motivo ha escluso la nullità per mancata integrazione del contraddittorio, osservando che l'azione proposta era una rivendica della striscia di terreno, non un regolamento di confini; in tale azione è legittimato passivamente chiunque possieda o detenga il bene rivendicato, e nel ricorso non era allegato che la soggetto asseritamente pretermessa possedesse o detenesse la striscia controversa. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado e il ricorrente non confronta le diverse rationes decidendi dei due gradi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di censurare la violazione di legge, ma nel caso concreto la doglianza sul litisconsorzio necessario è stata ritenuta infondata
non impone la nullità della sentenza di primo grado quando, nell'azione di rivendica, non risulti la necessaria partecipazione del soggetto asseritamente pretermesso come possessore o detentore del bene
richiamato per la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dal convenuto nel giudizio di merito
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il ricorrente deve confrontare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che esse sono diverse; in difetto, la censura è inammissibile.
- In un'azione di rivendica, la legittimazione passiva spetta a chiunque possieda o detenga di fatto il bene rivendicato, perché è il soggetto in grado di restituirlo; non è sufficiente invocare il litisconsorzio necessario sulla base della sola contitolarità del fondo confinante.
- La deduzione della nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio richiede l'allegazione concreta del rapporto tra il soggetto pretermesso e il bene controverso, in particolare del suo possesso o della sua detenzione, quando l'azione sia di rivendica.
- Il regolamento di confini e l'azione di rivendica sono azioni diverse: la prima mira a individuare la linea di confine, la seconda a ottenere l'accertamento della proprietà e la restituzione del bene; la qualificazione dell'azione incide sulla necessità del litisconsorzio e sulla legittimazione passiva.
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