Cassazione Penale, Sentenza n. 30079/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per una violazione del codice della strada, contestando: (1) la nullità del giudizio di appello per mancata notifica al difensore del decreto di citazione in appello, omissione che avrebbe impedito al difensore di chiedere la partecipazione orale all'udienza e leso il diritto di difesa; (2) l'estinzione del reato per prescrizione, assumendo che la contravvenzione fosse già prescritta al momento della decisione di appello. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando dagli atti la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato. Ha qualificato l'omissione come nullità assoluta della vocatio in ius nel giudizio di appello e, per tale ragione, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché il reato, commesso nel 2020, non risultava prescritto in primo grado e nei gradi successivi la prescrizione non rileva per effetto della disciplina dell'improcedibilità. Il dispositivo riportato indica annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
È la norma incriminatrice contestata all'imputato; la sentenza la qualifica come reato contravvenzionale.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
È la norma processuale invocata per denunciare una nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore.
Regola la citazione per il giudizio di appello; la sua violazione è stata dedotta per la mancata notifica al difensore.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
È la norma richiamata per denunciare l'erronea mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
È la norma invocata per ottenere una declaratoria immediata di proscioglimento per estinzione del reato.
Massime di principio
- L'omessa notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello integra una nullità assoluta della vocatio in ius e comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può accedere direttamente agli atti processuali quando venga dedotto un vizio che richiede il controllo del fascicolo per verificare la sussistenza della nullità.
- La prescrizione non può essere utilmente dedotta in appello o in cassazione quando, secondo la disciplina applicabile al caso concreto, il reato non era già estinto in primo grado e nei gradi successivi opera un diverso regime di improcedibilità.
- Quando il primo motivo di ricorso attiene a una nullità assoluta del giudizio di merito, la sua fondatezza assorbe la necessità di una definizione nel merito della responsabilità, imponendo la regressione del processo al giudice competente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29848/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29849/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29850/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29853/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29854/2026 del 06/08/2026
- Sentenza penale · 6 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29858/2026 del 06/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →