Cassazione Penale, Sentenza n. 27184/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (21/02/2025) che, in sede di riesame, aveva annullato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. nei confronti di Pasquale Casoria per il reato di corruzione propria (art. 318 c.p.) con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Il Procuratore ha censurato la decisione per presunta inosservanza delle norme sui gravi indizi (art. 273 c.p.p.) e sulle esigenze cautelari (artt. 274-275 c.p.p.), nonché per illogicità e carenze motivazionali: a suo dire il Tribunale avrebbe omesso di valutare elementi significativi (intercettazioni, incontro del 17/01/2020, dichiarazioni di collaboratori) che proverebbero il coinvolgimento del clan Mallardo e la sussistenza dell'aggravante e delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e in parte generico. Ha ritenuto incensurabili le valutazioni del Tribunale in ordine all'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e in ordine all'assenza delle esigenze cautelari: l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice del merito e soltanto in caso di manifesta illogicità può essere sindacata in Cassazione; l'ipotesi che conversazioni rilevanti siano sfuggite alla registrazione è considerata congetturale e non sufficiente a ribaltare le conclusioni del giudice di merito. Inoltre il Tribunale ha valutato l'assenza di urgenza per la misura alla luce del tempo trascorso dai fatti, della perdita delle cariche da parte dell'imputato, dell'assenza di comportamenti successivi penalmente rilevanti e dell'esclusione della società interessata dalla gestione dell'appalto dal 2023. Conseguenza: rimane valido l'annullamento della misura cautelare disposto dal Tribunale (vittoria del resistente).
Norme richiamate
Individua il reato contestato (corruzione propria); usato come capo di imputazione di riferimento per la valutazione degli elementi di fatto.
Richiama il requisito dei gravi indizi per l'applicabilità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la censura sulla valutazione dei gravi indizi costituisca in sostanza una riconsiderazione di fatti rimessi al giudice di merito.
Definiscono le esigenze cautelari (prevenzione della fuga, inquinamento delle prove, reiterazione criminosa); la Corte ha confermato che il Tribunale ha correttamente e logicamente valutato l'assenza di tali esigenze nel caso concreto.
art. 291, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere del giudice dell'impugnazione di verificare la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione della misura, compresa l'urgenza; richiamato per spiegare l'obbligo del riesame completo da parte del Tribunale.
Richiamato insieme all'art. 291 c.p.p. in relazione all'urgenza e alla regolarità della misura; utilizzato per motivare che non era stata indicata né l'urgenza né altri presupposti che giustificassero il carcere.
Norma procedurale sulla richiesta di discussione orale; menzionata per spiegare che il procedimento in Cassazione si è svolto per trattazione scritta in assenza di richiesta tempestiva di discussione.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 22471/2015 e altri precedenti richiamati)
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015; Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020 (Giacobbe) citata
Principio secondo il quale l'interpretazione del linguaggio delle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova; inoltre le Sezioni Unite (Giacobbe) precisano l'onere del giudice dell'impugnazione di verificare tutte le condizioni della misura, compresa l'urgenza.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto e del significato delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in caso di manifesta illogicità, travisamento della prova o difformità decisiva e incontestabile.
- La mera ipotesi che conversazioni rilevanti siano sfuggite alla captazione è considerata congetturale e non è sufficiente a modificare le valutazioni probatorie del giudice di merito.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede elementi probatori concreti che colleghino il vantaggio conseguito all'organizzazione; la sua esclusione dal giudice di merito non può essere ribaltata in Cassazione senza prova di manifesta illogicità.
- Per l'applicazione della custodia cautelare è essenziale non solo la sussistenza dei gravi indizi ma anche l'urgenza delle esigenze cautelari; il tempo intercorso dai fatti, la perdita della carica pubblica e l'assenza di comportamenti successivi rilevanti indeboliscono la necessità della misura.
- Le censure che si limitano a richiedere una diversa lettura delle prove (rielaborazione delle intercettazioni, valorizzazione di elementi indiziari) senza dimostrare un travisamento decisivo sono inammissibili in sede di legittimità.
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