Cassazione Civile, Ordinanza n. 22065/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un licenziamento intimato a un dirigente per soppressione della posizione lavorativa, ritenuto illegittimo dalla corte d'appello con condanna della società al pagamento dell'indennità supplementare. In cassazione la società aveva proposto ricorso contro tale decisione; l'ordinanza n. 33266/2021 aveva rigettato il primo motivo e accolto il secondo, ma il dirigente ha poi chiesto revocazione di quella ordinanza sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto percettivo. In particolare, la precedente ordinanza aveva indicato, nell'epigrafe, il dirigente come "intimato", ma nel corpo aveva dato atto che egli aveva resistito con controricorso. Secondo il ricorrente per revocazione, tale affermazione presupponeva l'avvenuta notificazione del ricorso per cassazione al suo difensore domiciliatario, notificazione in realtà mai compiuta perché il plico non era stato consegnato a causa del trasferimento di studio dell'avvocato, risultando al più una restituzione per irreperibilità del destinatario. Il ricorrente ha quindi dedotto la revocabilità della precedente ordinanza ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., oltre la nullità derivante dall'errore percettivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di revocazione: ha qualificato come errore di fatto revocatorio la svista contenuta nella precedente ordinanza, che aveva supposto l'esistenza di una resistenza con controricorso e quindi di una notificazione del ricorso per cassazione, mentre dagli atti risultava che la notificazione non era mai stata compiuta. Ha precisato che, nel caso concreto, la notificazione tentata presso il precedente domicilio professionale del difensore del dirigente era inesistente perché mai perfezionata nella consegna del plico; ha quindi revocato l'ordinanza impugnata e, decidendo nel giudizio rescissorio, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società. Le spese sono state regolate secondo soccombenza, con condanna della società alla rifusione in favore del dirigente.
Norme richiamate
Disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto; nel caso concreto è stata ritenuta esperibile per la svista percettiva sulla notificazione e sulla resistenza della controparte.
Costituisce il fondamento dell'errore di fatto revocatorio; la Corte lo ha applicato a un errore di percezione risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità.
Richiamato per la fase camerale e per la rimessione alla sezione ordinaria a seguito del ravvisato errore revocatorio.
Richiamato per il deposito di memoria delle parti nella fase camerale.
Richiamato per affermare che la valutazione sulla qualificazione del vizio della notificazione spetta alla Corte nel giudizio rescissorio.
Richiamato per escludere la sanatoria di un vizio quando manchi la consegna e per distinguere le ipotesi di nullità da quelle di inesistenza della notificazione.
Richiamato come norma sulla rinnovazione della notificazione nei casi di nullità, non applicabile alla notificazione inesistente.
Era stato evocato nella precedente ordinanza in relazione alla giustificatezza del recesso del dirigente per esigenze organizzative ed economiche.
art. 41 Cost.
Era stato evocato nella precedente ordinanza in relazione alla libertà di iniziativa economica e alla giustificatezza del recesso per ragioni organizzative e economiche.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio della sentenza o ordinanza di cassazione presuppone una svista percettiva immediatamente desumibile dal confronto tra decisione e atti di causa, non un errore di diritto né una valutazione giuridica sbagliata.
- L'errore deve riguardare un fatto decisivo non controverso, che la Corte abbia supposto esistente o inesistente in base a una mera percezione erronea degli atti interni al giudizio di legittimità.
- La notificazione del ricorso per cassazione è inesistente solo quando manchi uno degli elementi costitutivi essenziali dell'atto, in particolare la consegna al destinatario o il raggiungimento di un esito positivo previsto dall'ordinamento; se invece l'atto è consegnato in un luogo errato o comunque difforme dal modello legale, il vizio è di nullità e non di inesistenza.
- La semplice mancata consegna del plico, con restituzione al mittente per irreperibilità del destinatario, integra una notificazione non compiuta e quindi inesistente, non sanabile per costituzione della controparte.
- La notificazione eseguita presso il precedente domicilio professionale del difensore trasferitosi altrove, quando non sia mai avvenuta la consegna, non produce effetti e determina l'inammissibilità del ricorso originario per mancata valida instaurazione del contraddittorio.
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