Cassazione Penale, Ordinanza n. 28105/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per avere trasportato un cittadino straniero privo di valido titolo di soggiorno in Italia, integrando il reato di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, ma dal testo emerge che la Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che la sentenza di merito aveva congruamente motivato sia sugli elementi costitutivi del reato sia sullo stato soggettivo di piena consapevolezza dell'assenza del titolo di soggiorno. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'ignoranza della legge penale, e delle leggi da essa presupposte, non scusa l'agente, salvo ipotesi di ignoranza inevitabile, qui non ravvisata.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Norma incriminatrice ritenuta integrata dal trasporto di uno straniero privo di valido titolo di soggiorno; la Corte ne richiama gli elementi costitutivi e la necessaria consapevolezza dell'assenza del titolo valido.
L'ignoranza della legge penale, e delle leggi da essa presupposte, non scusa l'agente, salvo il caso di ignoranza inevitabile, non ravvisato nella specie.
Massime di principio
- In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la responsabilità può essere confermata quando la motivazione di merito dia conto in modo congruo di tutti gli elementi costitutivi del reato, compresa la consapevolezza dell'assenza di valido titolo di soggiorno dello straniero trasportato.
- L'errore o l'ignoranza sulla disciplina penale e sulle disposizioni amministrative presupposte non escludono la punibilità, salvo che l'ignoranza sia inevitabile secondo i criteri dell'art. 5 c.p.; tale prova deve emergere in modo specifico e non può essere desunta in via meramente assertiva.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella mera contestazione di una motivazione di merito ritenuta congrua e immune da evidenti vizi, la Corte può dichiararlo inammissibile senza riesaminare il merito della responsabilità.
- Nel reato di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998, la piena consapevolezza della mancanza del titolo di soggiorno del soggetto trasportato costituisce un profilo decisivo dell'elemento soggettivo.
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