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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11284/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, in favore del portiere di un fabbricato, dell'indennità prevista dall'art. 6 del CCNL 30 giugno 1988 per i dipendenti da proprietari di fabbricati. Il giudice di merito aveva escluso il diritto all'indennità perché la clausola contrattuale riguarderebbe il caso del portiere addetto a due o più stabili, mentre nella fattispecie si trattava di un unico stabile con due ingressi non comunicanti. Le eredi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi tre denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c. e dell'art. 6 CCNL 1988, sostenendo che la clausola dovesse essere interpretata estensivamente o analogicamente anche al caso dell'unico stabile con più ingressi non comunicanti, valorizzando la finalità compensativa della disposizione e il successivo CCNL 25 maggio 1992 che disciplina espressamente tale ipotesi; il quarto motivo deduceva violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c., di varie clausole collettive e dell'art. 432 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso il controllo giudiziale sulla adeguatezza della retribuzione sul presupposto che si trattasse di un'indennità contrattuale estranea al minimo costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della clausola collettiva offerta dalla Corte territoriale: l'art. 6 CCNL 1988 riconosce l'indennità aggiuntiva del 30% solo al portiere addetto a due o più stabili, o comunque a ipotesi espressamente previste dalla clausola, e non può essere esteso all'unico stabile con ingressi non comunicanti. La Corte ha valorizzato il dato letterale, la rubrica della disposizione, la ratio di compensare il maggiore aggravio derivante dal servizio su più stabili e il comportamento successivo delle parti sociali, osservando che il CCNL 1992 disciplina separatamente l'ipotesi dell'unico stabile con più ingressi prevedendo un compenso del 10%, incompatibile con la tesi estensiva proposta. È stato inoltre confermato che le voci meramente contrattuali non entrano nel parametro del minimo costituzionale ex art. 36 Cost., il quale va verificato sull'insieme della retribuzione effettivamente percepita e non su singole indennità isolate. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Usato come criterio di interpretazione del contratto collettivo, con rilievo anche del comportamento complessivo delle parti, compreso quello successivo alla conclusione del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ritiene che la clausola vada letta nel suo complesso e secondo il significato letterale e sistematico che ne limita l'applicazione ai casi espressamente previsti.

  • art. 1365 c.c.

    L'interpretazione estensiva è esclusa quando la fattispecie non contemplata non sia ricompresa nella comune intenzione delle parti desumibile dalla clausola e dal comportamento successivo.

  • art. 6 CCNL 30 giugno 1988

    "Portiere adibito a più stabili"

    Prevede un'indennità aggiuntiva del 30% per il portiere addetto a due o più stabili o alle ipotesi specificamente disciplinate; non si applica all'unico stabile con ingressi non comunicanti.

  • art. 6 CCNL 25 maggio 1992

    È valorizzato come comportamento successivo delle parti sociali, poiché disciplina espressamente l'ipotesi dell'unico stabile con più ingressi e prevede un compenso del 10%, confermando la non estensibilità della disciplina del 1988.

  • art. 36 Cost.

    La garanzia della giusta retribuzione riguarda il minimo costituzionale e si valuta sulla retribuzione complessiva, non sulle singole voci contrattuali aggiuntive.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel motivo sul trattamento economico, ma non conduce al riconoscimento automatico di indennità previste solo dalla disciplina collettiva.

  • art. 432 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul controllo giudiziale della retribuzione, ma la Corte esclude che, nel caso, vi sia spazio per una rivalutazione della sola indennità contrattuale ai fini dell'art. 36 Cost.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro è sindacabile in cassazione come violazione di legge: il giudice di legittimità può interpretare direttamente la clausola collettiva applicando i canoni ermeneutici degli artt. 1362 c.c. e seguenti.
  • L'interpretazione di una clausola collettiva deve partire dal dato letterale e dalla rubrica, e non può estendersi oltre le fattispecie espressamente contemplate quando la struttura della previsione riveli la volontà di limitare il beneficio a casi specifici.
  • Il comportamento successivo delle parti sociali, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., può confermare il significato della clausola collettiva e smentire letture estensive incompatibili con la disciplina sopravvenuta.
  • Quando un contratto collettivo prevede un'indennità aggiuntiva per particolari modalità di prestazione, essa non è automaticamente estensibile a situazioni solo analoghe se le parti hanno differenziato espressamente le ipotesi e graduato diversamente il compenso.
  • Il controllo di conformità della retribuzione all'art. 36 Cost. riguarda il trattamento economico complessivo e il c.d. minimo costituzionale, non le singole voci accessorie o meramente pattizie non facenti parte della retribuzione base.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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