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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28375/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di un istituto di credito per il saldo di un rapporto di conto corrente intrattenuto da una società poi fallita, rapporto garantito da fideiussione prestata da un terzo. In primo grado l'opposizione è stata rigettata; l'appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. dalla Corte d'appello. La ricorrente per cassazione ha impugnato l'ordinanza deducendo omessa motivazione ai sensi degli artt. 134 e 348-ter c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal ricostruito i motivi d'appello e avrebbe omesso di spiegare perché la tesi dell'usurarietà del rapporto fosse probabilmente infondata. In particolare, la ricorrente affermava che il contratto riportava un TAEG del 14,475%, superiore al tasso soglia del 14,13% vigente al tempo della stipula, e che da ciò derivava la nullità del contratto di conto corrente e della fideiussione; aggiungeva che non erano state svolte domande sulla legittimità della commissione di massimo scoperto né sugli interessi anatocistici, mentre la Corte d'appello aveva richiamato proprio tali profili. La banca e la curatela non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura di violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza resa ex art. 348-bis c.p.c. Ha affermato che, anche a voler ritenere che la motivazione del provvedimento avesse frainteso o trascurato il contenuto dell'atto di appello, ciò integrerebbe al più una motivazione erronea o incompleta, non già una totale mancanza o mera apparenza della motivazione. Ha quindi richiamato il principio secondo cui il vizio di motivazione rilevante ai fini dell'art. 111 Cost. ricorre solo in caso di mancanza materiale o grafica, oppure di motivazione incomprensibile, perplessa o con contrasti irriducibili, situazione che deve emergere dal solo testo del provvedimento impugnato senza necessità di confronto con gli atti di causa. Poiché il ricorso era costruito sul raffronto tra ordinanza e atto di appello, senza individuare un effettivo difetto assoluto di motivazione nel testo dell'ordinanza stessa, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    il vizio denunciabile riguarda solo la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione, non la sua eventuale erroneità o incompletezza

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato quale norma sull'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale

  • art. 348-bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non vi sia ragionevole probabilità di accoglimento

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato in relazione all'ordinanza di inammissibilità dell'appello e al relativo contenuto motivazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità sull'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. non consente di sindacare la correttezza logica o la completezza della motivazione come semplice errore valutativo; il vizio rilevante è solo quello di assenza assoluta, apparenza o incomprensibilità della motivazione.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo materialmente, non rende percepibile la ratio decidendi per contrasti irriducibili, perplessità o obiettiva incomprensibilità; tale difetto deve risultare dal solo testo del provvedimento impugnato.
  • Non è sufficiente, per denunciare un vizio di motivazione, mettere a confronto il provvedimento con gli atti di causa o con l'atto di appello; occorre evidenziare una carenza intrinseca del provvedimento stesso.
  • Un'eventuale erronea ricostruzione dei motivi d'appello o dei fatti di causa da parte del giudice integra, al più, un errore di valutazione o una motivazione incompleta, non un vizio costituzionale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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