Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00704/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per la violazione di un provvedimento di allontanamento/foglio di via emesso ai sensi del codice antimafia. Dal testo emerge che il primo motivo deduceva un presunto bis in idem processuale, sostenendo che le plurime violazioni oggetto del procedimento odierno fossero già coperte da precedente giudicato, anche in relazione a una sentenza del Tribunale di Milano del 21 novembre 2022. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché il precedente giudizio riguardava l'inottemperanza a un distinto provvedimento questorile di allontanamento e perché l'asserita permanenza ininterrotta nel luogo da cui ci si sarebbe dovuti allontanare era solo affermata e non dimostrata. Il secondo motivo contestava che il foglio di via indicasse in modo compiuto il luogo di residenza cui fare ritorno, sostenendo anche l'ineffettività di tale residenza; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché il provvedimento indicava compiutamente il luogo di residenza e l'obiezione sulla sua ineffettività era meramente assertiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il bis in idem processuale era stato correttamente escluso dalla Corte d'appello, poiché il giudicato invocato riguardava un diverso provvedimento di allontanamento; inoltre, il foglio di via indicava compiutamente la residenza ove l'imputato avrebbe dovuto rientrare, mentre le contestazioni sulla permanenza nel luogo e sull'ineffettività della residenza erano non provate e solo assertive. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice ritenuta integrata dalla violazione del foglio di via/allontanamento; la Corte conferma la responsabilità già accertata nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione del bis in idem processuale non può fondarsi su affermazioni meramente assertive circa la continuità della condotta o l'identità del fatto, ma richiede la dimostrazione che il precedente giudicato riguardi il medesimo fatto storico e il medesimo provvedimento violato.
  • La violazione del foglio di via può essere validamente contestata solo se si dimostra che il provvedimento non individuava in modo compiuto il luogo di destinazione o che l'adempimento fosse oggettivamente impossibile; obiezioni generiche sull'ineffettività della residenza non sono sufficienti.
  • Quando i motivi di ricorso si risolvono in censure manifestamente infondate e prive di supporto dimostrativo, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiReati contro la PA
IstitutiNe bis in idemOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.