Cassazione Penale, Ordinanza n. 00704/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per la violazione di un provvedimento di allontanamento/foglio di via emesso ai sensi del codice antimafia. Dal testo emerge che il primo motivo deduceva un presunto bis in idem processuale, sostenendo che le plurime violazioni oggetto del procedimento odierno fossero già coperte da precedente giudicato, anche in relazione a una sentenza del Tribunale di Milano del 21 novembre 2022. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché il precedente giudizio riguardava l'inottemperanza a un distinto provvedimento questorile di allontanamento e perché l'asserita permanenza ininterrotta nel luogo da cui ci si sarebbe dovuti allontanare era solo affermata e non dimostrata. Il secondo motivo contestava che il foglio di via indicasse in modo compiuto il luogo di residenza cui fare ritorno, sostenendo anche l'ineffettività di tale residenza; anche tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché il provvedimento indicava compiutamente il luogo di residenza e l'obiezione sulla sua ineffettività era meramente assertiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il bis in idem processuale era stato correttamente escluso dalla Corte d'appello, poiché il giudicato invocato riguardava un diverso provvedimento di allontanamento; inoltre, il foglio di via indicava compiutamente la residenza ove l'imputato avrebbe dovuto rientrare, mentre le contestazioni sulla permanenza nel luogo e sull'ineffettività della residenza erano non provate e solo assertive. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice ritenuta integrata dalla violazione del foglio di via/allontanamento; la Corte conferma la responsabilità già accertata nei gradi di merito.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione del bis in idem processuale non può fondarsi su affermazioni meramente assertive circa la continuità della condotta o l'identità del fatto, ma richiede la dimostrazione che il precedente giudicato riguardi il medesimo fatto storico e il medesimo provvedimento violato.
- La violazione del foglio di via può essere validamente contestata solo se si dimostra che il provvedimento non individuava in modo compiuto il luogo di destinazione o che l'adempimento fosse oggettivamente impossibile; obiezioni generiche sull'ineffettività della residenza non sono sufficienti.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono in censure manifestamente infondate e prive di supporto dimostrativo, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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