Cassazione Penale, Ordinanza n. 28181/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva rideterminato la pena e concesso la sospensione condizionale in relazione a una condotta di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. In fatto, la decisione di merito richiamava un'attività di osservazione della polizia giudiziaria dalla quale era emersa la cessione di una dose di marijuana a un soggetto non identificato e il successivo rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di 360 grammi lordi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle singole dosi. Con il primo motivo si contestava l'affermazione di responsabilità, chiedendo sostanzialmente una rivalutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua, in assenza di elementi positivi allegati dall'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione/cessione di sostanza stupefacente in quantità ricompresa nell'ipotesi attenuata richiamata dal giudice di merito.
Parametri di commisurazione della pena e di valutazione per il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche; il giudice deve dar conto degli elementi ritenuti preponderanti.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi o circostanze di segno positivo idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio né una diversa valutazione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; il ricorso è inammissibile quando mira soltanto a contrapporre una ricostruzione alternativa delle prove.
- La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria e dà conto, anche per relationem, degli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato, senza necessità di una motivazione particolarmente ampia.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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