Cassazione Penale, Ordinanza n. 34400/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di quattro mesi di reclusione per uso di atto falso. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 131-bis c.p., cioè la mancata declaratoria della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione, senza che la questione fosse stata dedotta in appello o comunque in sede di conclusioni, nonostante la novella dell'art. 131-bis fosse già vigente al momento della decisione di secondo grado. Ha inoltre osservato che il ricorso era generico, non chiarendo quale specifico 'novum' normativo imponesse una rivalutazione del fatto ai fini della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il delitto di cui all'art. 489 c.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non deducibile per la prima volta in sede di legittimità la questione della particolare tenuità del fatto, quando la relativa disciplina era già vigente al momento della sentenza d'appello e non era stata specificamente richiesta.
Norme richiamate
art. 489 c.p.
individua il reato per cui l'imputato era stato condannato nei gradi di merito, ossia uso di atto falso.
art. 606, comma 3, c.p.p.
preclude la deduzione per la prima volta in cassazione di questioni non prospettate nei gradi di merito, quando già deducibili prima.
art. 606 lett. b) c.p.p.
è la norma processuale invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge.
art. 129 c.p.p.
richiamato in relazione alla possibile declaratoria di non punibilità; la Corte esclude che imponesse un rilievo officioso nel caso concreto, in assenza di specifica deduzione.
art. 131-bis c.p.
disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se già deducibile in appello e non specificamente prospettata.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
richiamato come base dell'annullamento senza rinvio nei casi in cui la Corte accerti d'ufficio la causa di non punibilità; nel caso concreto non è stato applicato.
d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1
novella che ha modificato in senso più favorevole l'art. 131-bis c.p., ma che nel caso concreto non è stata specificamente valorizzata in modo idoneo dal ricorrente.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è deducibile per la prima volta in cassazione quando la disciplina era già vigente al momento della decisione d'appello e la questione era già astrattamente prospettabile nei gradi di merito.
- Il giudice di merito non ha un obbligo di pronunciarsi d'ufficio sulla particolare tenuità del fatto in assenza di una specifica richiesta della parte.
- Quando si invoca in cassazione una novella più favorevole dell'art. 131-bis c.p., il ricorrente deve indicare in modo specifico quale 'novum' renda necessaria una nuova valutazione del fatto; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- L'applicazione officiosa dell'art. 131-bis c.p. da parte della Corte di cassazione presuppone che la causa di non punibilità emerga chiaramente dagli accertamenti di merito e che la questione non sia stata preclusa da una mancata deduzione nei gradi precedenti.
- Le questioni processuali o di diritto sostanziale già deducibili in appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità mediante un motivo che si limiti a evocare in modo astratto la violazione dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 131-bis c.p.
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