Cassazione Civile, Ordinanza n. 13015/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, fondato su costi per carburanti ritenuti non inerenti e, soprattutto, su operazioni considerate relative a fatture per operazioni inesistenti, con conseguente indetraibilità dell’IVA. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l’appello dell’Amministrazione finanziaria sia quello incidentale della società, ritenendo carente la motivazione dell’atto impositivo e non dimostrata la consapevolezza della contribuente di partecipare alla frode. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per un rinvio ritenuto generico a una precedente decisione; (2) violazione delle norme sull’accertamento IVA, per avere la CTR ritenuto immotivatamente carente l’avviso; (3) violazione delle norme sull’onere della prova e degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972, oltre ai principi eurounitari, per avere la CTR escluso la prova indiziaria della conoscenza, da parte della società, della frode IVA.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito, pur essenziale, fosse sufficiente a rendere percepibile la ratio decidendi e quindi non apparente. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che l’avviso di accertamento risultava adeguatamente motivato sulla base di elementi presuntivi e che, nelle ipotesi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione non deve provare la piena conoscenza soggettiva della frode, essendo sufficiente dimostrare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità dell’operazione fraudolenta da parte del cessionario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente e non consenta di percepire il fondamento della decisione.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge in relazione alla motivazione dell'atto e alla disciplina della detrazione IVA.
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Rilevante per la motivazione e l'accertamento IVA fondato su elementi presuntivi.
art. 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma sulla motivazione dell'accertamento IVA.
art. 19, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione dell'IVA è negata se l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto esserlo.
L'onere probatorio della consapevolezza della frode incombe sull'Amministrazione, mentre il contribuente ha l'onere della prova contraria.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova della fittizietà del fornitore e della conoscibilità della frode.
Gli elementi presuntivi devono essere oggettivi e specifici; non basta la sola fittizietà del fornitore.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non è invece apparente una motivazione sintetica ma idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.
- In tema di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche per presunzioni, ma deve dimostrare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, bensì anche elementi oggettivi e specifici da cui desumere che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- La prova della consapevolezza del cessionario non richiede la dimostrazione della piena partecipazione dell'imprenditore alla frode, essendo sufficiente la prova della conoscenza o conoscibilità dell'operazione evasiva secondo l'ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale del contribuente.
- Una volta indicati dall'Amministrazione elementi indiziari idonei a sorreggere l'accertamento, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti e l'assenza di un vantaggio economico diretto non sono, da sole, idonee a escludere la consapevolezza della frode.
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