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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48442/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che sentenze irrevocabili che escludono l'esistenza dell'associazione o la partecipazione degli altri coimputati rendono logicamente impossibile accertare l'elemento costitutivo del reato contestato (il numero minimo di partecipanti). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (partecipazione ad associazione per delinquere), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, comma 2, c.p.p. e 416 c.p. Sosteneva che, in altri giudizi collegati, i coimputati erano stati assolti con sentenze irrevocabili (nel giudizio abbreviato il GUP aveva escluso l'esistenza dell'associazione; nel giudizio ordinario gli altri coimputati erano stati assolti per non aver commesso il fatto, compreso il presunto capo), elementi che dimostrerebbero l'insussistenza del fatto a suo carico e avrebbero reso necessaria l'assoluzione anziché la dichiarazione di prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Richiamato in relazione all'interesse alla impugnazione e alla possibilità di ottenere un provvedimento favorevole anche in presenza di effetti estintivi (es. prescrizione); la Corte considera i profili di legittimità nel quadro delle decisioni irrevocabili sui coimputati.

  • art. 416 c.p.

    Definisce il delitto di associazione per delinquere e implicitamente il requisito della pluralità di persone. La Corte interpreta che l'assoluzione irrevocabile degli altri imputati per non aver preso parte all'associazione esclude l'elemento essenziale della pluralità, comportando l'insussistenza del fatto.

Massime di principio

  • Se sentenze irrevocabili nei confronti di coimputati escludono l'esistenza dell'associazione o la partecipazione degli altri membri, ciò può determinare l'insussistenza dell'elemento fondamentale del reato (pluralità), con conseguente annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
  • La prescrizione non esclude che la Corte verifichi, alla luce di accertamenti irrevocabili su altri processi, l'effettiva esistenza del fatto: decisioni riconcilibili negativamente possono portare all'annullamento per insussistenza del fatto anziché al semplice effetto estintivo.
  • La posizione degli imputati e le sentenze definitive rese in procedimenti separati possono incidere sostanzialmente sulla posizione dell'imputato: incoerenze definitive tra pronunce possono compromettere gli elementi costitutivi del reato.
  • L'interesse a proporre ricorso può sussistere anche quando la sentenza di merito dichiara l'estinzione del reato, specialmente se l'imputato è stato sottoposto a misure cautelari e mira a ottenere il riconoscimento dell'ingiustizia della detenzione per fini risarcitori.
  • In situazioni analoghe è importante documentare e richiamare le sentenze irrevocabili degli altri procedimenti, poiché esse possono costituire prova decisiva dell'insussistenza degli elementi essenziali del reato contestato.

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