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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35256/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agenzia di viaggi)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, tramite un'agenzia di viaggi, di un pacchetto turistico denominato "Mediterraneo", sottoscritto il 16 marzo 2015. Il cliente aveva esercitato il recesso nell'agosto 2015. L'agenzia aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del recesso e il pagamento del residuo prezzo del pacchetto; il cliente aveva domandato in via riconvenzionale la restituzione dell'acconto versato, pari a euro 380. Il giudice di pace aveva accolto la domanda principale e rigettato la riconvenzionale. In appello, il Tribunale aveva riformato la decisione, dichiarando inammissibili sia la domanda dell'agenzia sia la riconvenzionale del cliente per difetto di legittimazione, ritenendo che l'agenzia non fosse legittimata a richiedere il pagamento del prezzo del pacchetto turistico. Con il ricorso per cassazione l'agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 100 e 112 c.p.c. e 1719 e 1720 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente negato la sua legittimazione attiva nonostante avesse riconosciuto l'esistenza di un valido negozio tra le parti; ha inoltre censurato l'omessa applicazione del principio dell'unitarietà funzionale del rapporto relativo al pacchetto turistico. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 113 c.p.c. e del principio iura novit curia. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di difetto di legittimazione dell'agenzia di viaggi. Ha affermato che, nel contratto di pacchetto turistico, il rapporto va considerato nella sua unità funzionale e il turista può rivolgersi al proprio interlocutore diretto, senza che rilevino i rapporti interni tra agenzia e tour operator, salvo eventuale regresso. Poiché il giudice di merito aveva individuato l'agenzia come intermediaria tra cliente e tour operator, essa aveva titolo a far valere la questione della legittimità del recesso e a chiedere il pagamento del corrispettivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Teramo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stata invocata come norma sul sindacato di legittimità per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha accolto la censura sotto il profilo della violazione di legge sostanziale/processuale dedotta nel primo motivo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla pretesa indebita compressione del diritto di azione.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare la declaratoria di difetto di legittimazione/ interesse ad agire.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare decisione che avrebbe inciso oltre i limiti della domanda o delle eccezioni.

  • art. 1719 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul mandato e sui rapporti tra intermediario e mandante.

  • art. 1720 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro dei rapporti tra mandataria e mandante.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel principio secondo cui il debitore risponde dell'inadempimento salvo prova che il risultato anomalo dipenda da causa non imputabile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale regola generale sull'onere della prova, applicata al rapporto turistico.

  • art. 1228 c.c.

    richiamato per affermare la responsabilità del debitore che si avvalga dell'opera di terzi.

  • art. 2049 c.c.

    richiamato, in via analogica/di principio, per la responsabilità per fatto di terzi di cui ci si avvale.

  • artt. 14 ss. d.lgs. n. 111 del 1995

    richiamati per evidenziare la disciplina del pacchetto turistico e la responsabilità dell'organizzatore e del venditore verso il consumatore.

  • Direttiva 93/13/CEE

    richiamata come contesto normativo eurounitario che supera la frammentazione atomistica dei rapporti nel pacchetto turistico.

  • L. 6 febbraio 1996, n. 52

    indicata come legge di recepimento della disciplina europea richiamata in tema di pacchetto turistico.

  • Direttiva 90/314/CEE

    richiamata per il superamento dei distinguo tra contratto di organizzazione e di intermediazione di viaggio.

Massime di principio

  • Nel contratto di pacchetto turistico il rapporto va considerato nella sua unitarietà funzionale: il viaggiatore può agire nei confronti del proprio diretto interlocutore contrattuale, senza che assumano rilievo decisivo i rapporti interni tra agenzia, organizzatore e altri prestatori di servizi, ferma restando l'eventuale azione di regresso tra i coobbligati interni.
  • L'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici rispondono del mancato o inesatto adempimento delle prestazioni comprese nel pacchetto anche quando l'inadempimento sia ascrivibile a terzi della cui opera si siano avvalsi, salvo che provino che l'esito anomalo dipenda da causa a loro non imputabile.
  • Ai fini dell'azione di pagamento del prezzo o della verifica della legittimità del recesso, la legittimazione dell'agenzia intermediaria non può essere esclusa solo perché il pacchetto è materialmente fornito da un tour operator, se l'agenzia è parte del rapporto contrattuale unitariamente considerato.
  • Nel processo di cassazione, se il primo motivo è accolto e determina la cassazione con rinvio, le ulteriori censure che investono questioni ormai superate restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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