Cassazione Civile, Ordinanza n. 32705/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di investimento in strumenti finanziari derivati. L'intermediario aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 834.982,29; l'investitrice aveva proposto opposizione e, in via riconvenzionale, aveva chiesto il risarcimento dei danni per euro 8.124.103,81, deducendo che la banca avesse continuato a prestare il servizio di investimento senza aggiornare il profilo finanziario della cliente. La corte d'appello aveva ritenuto effettivamente sussistente una violazione formale dell'intermediario, ma aveva respinto la domanda risarcitoria perché non risultava provato il nesso causale tra tale inadempimento e il danno lamentato: non era stata allegata né dimostrata l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di rischio della cliente, né che un aggiornamento del questionario avrebbe condotto a una diversa profilatura incompatibile con l'operatività in derivati. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 1218 c.c., 21 TUF, artt. 40 e 55 Regolamento Consob e Regolamento UE 2017/565, oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo in sostanza che l'inadempimento dell'intermediario fosse sufficiente a fondare la responsabilità; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., oltre a omesso esame di fatto secondario decisivo, contestando la valutazione probatoria e l'uso delle presunzioni. L'intermediario ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto, in primo luogo, che i motivi mescolassero in modo confuso censure di violazione di legge e vizi motivazionali, senza consentire di distinguere chiaramente i diversi profili di doglianza. In secondo luogo, ha osservato che il primo motivo non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla negazione dell'inadempimento, ma sulla mancata prova del nesso causale tra violazione formale e danno. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha qualificato come censura sostanzialmente di fatto e ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se l'onere della prova viene erroneamente attribuito a parte diversa da quella onerata, non quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nelle azioni risarcitorie da intermediazione finanziaria, grava sull'investitore l'onere di allegare l'inadempimento, provare il danno e il nesso causale. Il ricorso incidentale condizionato non è stato esaminato perché subordinato all'eventuale accoglimento dell'opposizione. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha applicato le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato come parametro della responsabilità contrattuale dell'intermediario, ma il ricorso non ha colpito la ratio della decisione, centrata sulla mancata prova del nesso causale
art. 21 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
richiamato quale norma sugli obblighi dell'intermediario nei servizi di investimento
artt. 40 e 41 Regolamento Consob 15 febbraio 2018 n. 20307
richiamati in relazione agli obblighi di profilatura e adeguatezza dell'operatività finanziaria
artt. 54 e 55 Regolamento (UE) 2017/565
richiamati come disciplina europea degli obblighi informativi e di valutazione nell'intermediazione finanziaria
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per violazione di legge, ma la Corte ha rilevato la commistione indebita con censure motivazionali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta generica e non separabile dagli altri vizi
la sua violazione ricorre solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte
richiamati in tema di presunzioni, ma la valutazione della gravità, precisione e concordanza è rimessa al giudice di merito nei limiti del controllo motivazionale
applicato per la condanna accessoria a carico della parte soccombente
richiamato per le conseguenze sul contributo unificato, in presenza dei presupposti di legge
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito mescolare in modo indistinto censure di violazione di legge e vizi motivazionali: il motivo deve essere specifico, autonomo e riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare l'esito della valutazione delle prove o il convincimento raggiunto dal giudice di merito.
- Nelle azioni di responsabilità contro l'intermediario finanziario l'investitore deve allegare l'inadempimento, provare il danno e dimostrare il nesso causale tra i due; la sola violazione formale degli obblighi di profilatura non basta se non si prova che, con un corretto aggiornamento, l'investitore avrebbe assunto un diverso profilo e non avrebbe compiuto le operazioni contestate.
- La valutazione del nesso causale e l'apprezzamento delle presunzioni semplici appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi ammesso.
- Quando la sentenza di merito fonda il rigetto sulla carenza di prova del nesso causale, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale passaggio decisivo; doglianze rivolte solo a dimostrare l'esistenza dell'inadempimento risultano inidonee.
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