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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13671/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento esecutivo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la pena inflitta con sentenza irrevocabile, applicando la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., e ha però rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione censurando l'asserita omessa motivazione del diniego del beneficio. La Corte rileva che la doglianza è manifestamente infondata perché il giudice dell'esecuzione ha espresso un giudizio prognostico sfavorevole, fondato su elementi attinenti alle modalità della condotta e alla personalità del condannato; tali elementi non possono essere efficacemente contrastati con il solo richiamo alla mancata impugnazione della sentenza di merito, che costituisce contegno processuale neutro e comunque presupposto necessario per ottenere il beneficio, né con il solo richiamo all'incensuratezza.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, c.p.p.

    norma applicata dal giudice dell'esecuzione per la riduzione della pena in favore del condannato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è adeguatamente motivato quando il giudice formuli un giudizio prognostico sfavorevole fondato su elementi concreti, quali le modalità della condotta e la personalità del condannato.
  • La mancata impugnazione della sentenza di merito, di per sé, non costituisce elemento idoneo a superare un giudizio prognostico negativo, poiché integra un comportamento processuale neutro e un presupposto per accedere al beneficio.
  • L'incensuratezza, isolatamente considerata, non basta a imporre la concessione della sospensione condizionale se il giudice abbia motivatamente ritenuto non favorevole la prognosi di futura astensione dal reato.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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