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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45647/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il rigetto della richiesta di dissequestro dell'immobile di Novedrate posto sotto sequestro preventivo (con finalità anche di confisca) ritenuto diretto reimpiego del profitto di bancarotta fraudolenta. M.F.E. deduce: errata applicazione della legge fallimentare e delle norme processuali; omessa o insufficiente motivazione sul fumus commissi delicti; contestazione della qualificazione come operazioni "distrattive" in quanto le operazioni sarebbero state economicamente giustificate e avrebbero procurato utili alla fallita C.E.S.D.; mancata verifica ex ante della percepibilità della dannosità; carenza di prova dell'elemento soggettivo e del nesso causale tra i beni sequestrati e l'attività criminosa; violazione del principio di proporzionalità e insussistenza del periculum in mora (assenza di rischio di dispersione dei beni, situazione finanziaria positiva della M.F.E.). Inoltre censura la mancata considerazione di elementi probatori posti a dimostrazione della lecita redditività dell'operazione e la tardività di alcune memorie.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso per cassazione. Motivi di fatto e di diritto: il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente la natura antieconomica e distrattiva delle operazioni mediante ricostruzione delle vicende: acquisizione di partecipazioni e trasferimenti di denaro tra società collegate al gruppo di fatto di Polidori, estinzione del mutuo con somme provenienti dalla fallita C.E.S.D., forte sproporzione tra esborsi e prezzi di cessione successivi, e modus operandi ripetuto e coordinato che evidenzia finalità di depauperamento del patrimonio della fallita. La Corte ritiene la motivazione non viziata da omissione né da illogicità manifesta e considera correttamente valutati l'elemento soggettivo e il nesso causale. Sul periculum in mora la valutazione del Tribunale è stata ritenuta congrua: il rischio di futura dispersione è desunto dalla condotta reiterata e dal controllo esercitato dall'amministratore di fatto, non dalle sole condizioni economiche presenti della ricorrente. La Corte richiama inoltre l'ammissibilità dell'appello cautelare e del successivo ricorso in cassazione anche quando il riesame non sia stato tempestivamente proposto, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. Edil Noemi e precedenti). La memoria tardiva non è stata presa in considerazione. Esito finale: rigetto del ricorso e conferma del sequestro.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare

    Richiamate come criteri di riferimento per la disciplina delle azioni e delle responsabilità nella vicenda fallimentare; la Corte non rileva erronea applicazione rispetto alla qualificazione delle operazioni come distrattive

  • Codice di procedura penale

    art. 125 co. 3; art. 192; art. 321; art. 322; art. 322-bis; art. 125-ter; art. 606 co. 3

    Art. 125 co.3 e correlati richiamati in relazione agli oneri probatori e ai poteri cautelari; art. 321-322 e 322-bis in tema di sequestro preventivo per confisca e relativo onere motivazionale (in particolare periculum in mora); art. 606 co.3 come limite alla deduzione, in cassazione, di questioni non sollevate in appello

  • Codice penale

    art. 122 (richiamato nel testo in rapporto alla fattispecie di bancarotta?)

    Richiamato nel contesto della disciplina penale applicabile ai fatti di bancarotta fraudolenta; la Corte ritiene integrata la fattispecie distrattiva in base agli elementi fattuali esaminati

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite)

    Sez. Un. n. 46201/2018 (Edil Noemi); Sez. U. n. 11/1994 (Buffa); Sez. U. n. 29952/2004 (Romagnoli); Sez. Un. n. 36959/2021; Sez. Un. n. 5876/2004; Sez. Un. n. 36072/2018

    Richiamati per stabilire principi sul rapporto tra riesame e appello cautelare (assenza di effetto preclusivo della mancata proposizione del riesame), sugli oneri motivazionali del sequestro preventivo e sul test di proporzionalità nella scelta ablativa; la Corte applica questi principi per affermare l'ammissibilità del gravame e la congruità della motivazione del Tribunale

  • Giurisprudenza europea (Corte EDU)

    Beyeler c. Italia (GC), Alisic c. Bosnia (GC), James e altri c. Regno Unito, Unsped Paket Servisi, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania

    Richiamata per il principio di bilanciamento/interesse nella compressione del diritto di proprietà (art. 1 Prot. 1 CEDU) e per la necessità del test di proporzionalità nella misura ablativa; utilizzata come parametro interpretativo nella valutazione del sacrificio subito dal proprietario

Massime di principio

  • Se il bene sequestrato è in capo a un terzo rispetto al reato, il giudice deve comunque motivare il collegamento (nesso causale) tra i beni e l'attività delittuosa: mere affermazioni astratte non sono sufficienti, ma una catena di trasferimenti, pagamenti utilizzati per estinguere mutui e sproporzioni nei prezzi può valere a comprovare il reimpiego di proventi illeciti
  • La valutazione del fumus commissi delicti e dell'elemento soggettivo può fondarsi su un quadro indiziario complessivo (connessioni patrimoniali e amministrative, modus operandi ripetuto) e non richiede sempre la prova piena: la motivazione del giudice deve però essere coerente, completa e non manifestamente illogica
  • Il periculum in mora può essere desunto non solo dalla condizione economica attuale del proprietario, ma anche dal rischio concreto di future dispersioni derivante dal controllo esercitato da soggetti con comprovato comportamento distrattivo; dunque la situazione finanziaria 'in bonis' del terzo non esclude automaticamente il sequestro
  • Il principio di proporzionalità va sempre considerato: il giudice deve valutare se esistono misure meno invasive idonee a conseguire lo scopo cautelare o modulare la misura; le censure sulla proporzione devono però essere tempestivamente sollevate nei gradi precedenti per essere valutate in cassazione
  • La mancata proposizione tempestiva del riesame non preclude la possibilità di impugnare successivamente con appello cautelare e ricorso per cassazione questioni sostanziali sui presupposti della misura cautelare; tuttavia, in Cassazione sono ammissibili solo i profili di diritto o i vizi motivazionali gravi previsti dalla legge
  • Per difendersi efficacemente in casi di sequestro patrimoniale terzo è essenziale documentare ex ante la legittimità economica delle operazioni (contratti, perizie economiche, flussi di cassa, riscontri contabili che dimostrino utilità concreta e non simulata) e comprovare l'assenza di collegamenti amministrativi o di controllo con i soggetti indagati

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