Cassazione Penale, Sentenza n. 43833/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 14/04/2023 della Corte d'Appello di Napoli chiedendo la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione con riduzione in pristino e sgombero dell'immobile, emesso in esecuzione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Hanno dedotto, tra l'altro, la lesione dei diritti fondamentali alla vita privata, familiare e al domicilio (richiamando la giurisprudenza della Corte EDU in tema di art.8 CEDU), la nullità dell'ordinanza per mancata acquisizione di documenti decisivi (in particolare la delibera consiliare sul nuovo PUC che renderebbe edificabile la zona) e la mancata considerazione delle condizioni di vita e di salute dei ricorrenti. Chiedevano quindi la rinnovazione/integrazione probatoria e una decisione nel merito che impedisse l'esecuzione della demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato che l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione era stato acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune di Somma Vesuviana (provvedimento del 5/05/2015) e ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, dopo l'acquisizione comunale, se il Consiglio comunale non delibera il mantenimento dell'opera per prevalenti interessi pubblici, il procedimento amministrativo sanzionatorio ha come unico sbocco la demolizione a spese del responsabile dell'abuso: ciò rende priva di interesse qualsiasi istanza diversa dalla richiesta di procedere spontaneamente alla demolizione. La Corte ha inoltre rilevato che i ricorrenti occupavano abusivamente l'immobile da anni e non hanno fornito elementi tali da rendere decisiva la prova non acquisita. Ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31
«L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.»
La Corte ha ritenuto che l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale, senza una delibera consiliare che ne disponga il mantenimento per prevalenti interessi pubblici, determina l'obbligatorietà della demolizione a spese del responsabile e la conseguente mancanza di interesse del condannato a proporre incidenti di esecuzione diversi dalla revoca per procedere spontaneamente alla demolizione.
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 (richiami a comma 3 e al comma nono)
Il riferimento al comma 3 attesta l'effetto dell'acquisizione al patrimonio comunale; il richiamo al comma nono sottolinea che l'ordine di demolizione ha natura sanzionatoria autonoma e reale, non eliminata dall'alienazione della proprietà, salvo la deliberazione consiliare che disponga il mantenimento.
Norma procedurale utilizzata per la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorsi dichiarati inammissibili.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8 (richiami di giurisprudenza Corte EDU)
I ricorrenti hanno invocato la tutela della vita privata e familiare; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali richiami non siano idonei a superare la causa di inammissibilità derivante dall'acquisizione comunale e dalla mancanza di deliberazione consiliare sul mantenimento dell'opera.
Massime di principio
- Se il Comune acquisisce gratuitamente un'opera abusiva al patrimonio disponibile e il Consiglio comunale non delibera il suo mantenimento ai sensi dell'art.31 d.P.R. 380/2001, il condannato non ha interesse a chiedere, in incidente di esecuzione, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione, salvo chiedere di procedere spontaneamente alla demolizione.
- L'acquisizione comunale post-sentenziaria rende spesso irrilevanti la durata dell'occupazione e le difficoltà personali dei ricorrenti ai fini dell'ammissibilità dell'istanza; tali circostanze vanno dimostrate in modo tale da incidere direttamente sull'interesse processuale.
- Per contrastare efficacemente un ordine di demolizione dopo l'acquisizione comunale è necessario dimostrare l'esistenza di una delibera consiliare che disponga il mantenimento dell'opera per prevalenti interessi pubblici o impugnare l'atto di acquisizione stesso.
- Richiami ai diritti CEDU (es. art.8) possono integrare la tutela sostanziale, ma non sopperiscono alla mancanza di interesse procedurale quando l'assetto giuridico domestico (acquisizione comunale senza delibera di mantenimento) rende ininfluente la richiesta di sospensione/revoca.
- La mancata acquisizione di documenti probatori può giustificare un'impugnazione solo se è dimostrato che la prova mancante sarebbe stata decisiva per modificare l'esito giuridico; altrimenti il difetto probatorio non impedisce la dichiarazione di inammissibilità.
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