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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27668/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un'amministrazione provinciale, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un'ordinanza di assegnazione emessa ex art. 553 c.p.c. nell'ambito di un pignoramento presso terzi immobiliare instaurato in forza di lodo arbitrale dichiarato esecutivo. L'Ufficio aveva applicato l'imposta in misura proporzionale, con aliquota dello 0,5%, ritenendo che l'ordinanza avesse effetto traslativo. La contribuente sosteneva invece che il tributo dovesse essere liquidato in misura fissa. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 112, 552 e 553 c.p.c. e degli artt. 37, 20, 8 Tariffa parte prima e 5 Tariffa parte seconda del d.P.R. n. 131 del 1986, lamentando: 1) l'erronea affermazione della CTR secondo cui l'ordinanza di assegnazione avrebbe effetto traslativo e sarebbe quindi soggetta a tassazione proporzionale ex art. 8, lett. a), Tariffa; 2) l'erronea attribuzione all'ordinanza di assegnazione di contenuto decisorio, con conseguente tassazione non coerente con la disciplina invocata.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha affermato che l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. rientra tra i provvedimenti di assegnazione menzionati dall'art. 8 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986 e, in quanto atto avente effetto traslativo del credito pignorato, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 8, lett. a). Ha distinto il precedente richiamato dalla ricorrente, osservando che quello escludeva solo la tassazione come atto di condanna ex lett. b), senza negare la natura traslativa dell'ordinanza. La Corte ha inoltre ribadito che l'imposta di registro è imposta d'atto e che l'interpretazione del contenuto dell'atto registrando non viola l'art. 53 Cost. In conseguenza, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'ordinanza di assegnazione del credito emessa nell'espropriazione presso terzi ha natura autonoma ai fini tributari e, poiché realizza il trasferimento coattivo del credito dal debitore al creditore procedente, è assoggettata a imposta di registro proporzionale come atto avente effetto traslativo.
  • Ai fini dell'imposta di registro, ciascun provvedimento dell'autorità giudiziaria va considerato per il proprio contenuto autonomo: la qualificazione fiscale non si estende automaticamente ad altri atti del procedimento o al titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione.
  • La distinzione tra atto di condanna e atto traslativo è decisiva: se l'ordinanza di assegnazione non contiene una condanna al pagamento, può comunque essere tassata proporzionalmente quando produca un effetto traslativo tipico, ricadendo nell'art. 8, lett. a), della Tariffa.
  • Il principio di capacità contributiva non impedisce che il legislatore, nell'imposta di registro, individui il presupposto impositivo negli effetti giuridici desumibili dall'atto registrando, senza necessità di ricorrere a elementi estranei al suo contenuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoEspropriazione presso terzi
RamiTributiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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