Cassazione Civile, Ordinanza n. 27668/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un'amministrazione provinciale, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un'ordinanza di assegnazione emessa ex art. 553 c.p.c. nell'ambito di un pignoramento presso terzi immobiliare instaurato in forza di lodo arbitrale dichiarato esecutivo. L'Ufficio aveva applicato l'imposta in misura proporzionale, con aliquota dello 0,5%, ritenendo che l'ordinanza avesse effetto traslativo. La contribuente sosteneva invece che il tributo dovesse essere liquidato in misura fissa. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente deduceva, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 112, 552 e 553 c.p.c. e degli artt. 37, 20, 8 Tariffa parte prima e 5 Tariffa parte seconda del d.P.R. n. 131 del 1986, lamentando: 1) l'erronea affermazione della CTR secondo cui l'ordinanza di assegnazione avrebbe effetto traslativo e sarebbe quindi soggetta a tassazione proporzionale ex art. 8, lett. a), Tariffa; 2) l'erronea attribuzione all'ordinanza di assegnazione di contenuto decisorio, con conseguente tassazione non coerente con la disciplina invocata.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti. Ha affermato che l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. rientra tra i provvedimenti di assegnazione menzionati dall'art. 8 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986 e, in quanto atto avente effetto traslativo del credito pignorato, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 8, lett. a). Ha distinto il precedente richiamato dalla ricorrente, osservando che quello escludeva solo la tassazione come atto di condanna ex lett. b), senza negare la natura traslativa dell'ordinanza. La Corte ha inoltre ribadito che l'imposta di registro è imposta d'atto e che l'interpretazione del contenuto dell'atto registrando non viola l'art. 53 Cost. In conseguenza, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale asseritamente violata, senza che la Corte ravvisi il vizio dedotto
richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura esecutiva presso terzi
individua l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, che la Corte qualifica come atto con effetto traslativo
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
prevede l'assoggettamento a imposta di registro degli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
conferma la natura di imposta d'atto, imponendo di avere riguardo al contenuto e agli effetti dell'atto da registrare
art. 8 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
la Corte ritiene applicabile la lett. a) agli atti di assegnazione aventi effetto traslativo, con conseguente imposta proporzionale; distingue la lett. b) e le ipotesi di imposta fissa di cui alle lett. d) ed e)
art. 5 Tariffa, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella soluzione adottata
art. 53 Cost.
la Corte esclude che la tassazione dell'ordinanza come atto a effetto traslativo contrasti con il principio di capacità contributiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'importo dovuto per il ricorso
Massime di principio
- L'ordinanza di assegnazione del credito emessa nell'espropriazione presso terzi ha natura autonoma ai fini tributari e, poiché realizza il trasferimento coattivo del credito dal debitore al creditore procedente, è assoggettata a imposta di registro proporzionale come atto avente effetto traslativo.
- Ai fini dell'imposta di registro, ciascun provvedimento dell'autorità giudiziaria va considerato per il proprio contenuto autonomo: la qualificazione fiscale non si estende automaticamente ad altri atti del procedimento o al titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione.
- La distinzione tra atto di condanna e atto traslativo è decisiva: se l'ordinanza di assegnazione non contiene una condanna al pagamento, può comunque essere tassata proporzionalmente quando produca un effetto traslativo tipico, ricadendo nell'art. 8, lett. a), della Tariffa.
- Il principio di capacità contributiva non impedisce che il legislatore, nell'imposta di registro, individui il presupposto impositivo negli effetti giuridici desumibili dall'atto registrando, senza necessità di ricorrere a elementi estranei al suo contenuto.
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