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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12758/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il diniego alla revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: 1) mancata e insufficiente rivalutazione, da parte del Tribunale del Riesame, dell'attualità e dell'adeguatezza delle esigenze cautelari previste dagli artt. 274, 275 e 299 c.p.p., con particolare riguardo al lungo periodo (circa 21 mesi) di detenzione domiciliare e al rispetto delle prescrizioni; 2) errore nell'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., posto che l'aggravante dell'art. 416-bis c.p. era stata esclusa dal GIP nel provvedimento originario; 3) mancata considerazione che i rapporti con la cosca erano limitati all'incarico di amministratore giudiziario del compendio e che, cessato l'incarico, verrebbe meno il pericolo di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale del Riesame non abbia adeguatamente motivato sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, né abbia valutato il 'fattore tempo' (quasi due anni di domiciliari) e la condotta conforme del ricorrente. Ha inoltre rilevato una contraddittorietà della motivazione del Riesame circa la possibilità di continuazione dell'attività criminosa nonostante il ricorrente non rivesta più l'incarico contestato. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Riferimento alle esigenze cautelari da valutare; la Corte sottolinea che il giudice che decide su revoca/sostituzione deve valutare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari anche alla luce del tempo trascorso.

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Norma che disciplina la doppia presunzione di pericolosità per taluni delitti; la Corte osserva che anche nei casi riconducibili al comma 3 il giudice deve valutare il 'fattore tempo' e non può limitarsi a riaffermare la sussistenza delle esigenze cautelari senza motivazione concreta.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla revisione delle misure cautelari; richiamata come parte del quadro normativo che impone una motivazione adeguata sulla permanenza delle esigenze cautelari.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante connessa all'associazione mafiosa; la decisione considera rilevante l'osservazione difensiva che tale aggravante era stata esclusa dal GIP nel titolo custodiale originario, con rilevanza ai fini della valutazione della presunzione di pericolosità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di esposizione del ricorso per cassazione richiamati nella parte introduttiva della decisione; la Corte ha operato entro i limiti consentiti.

  • Giurisprudenza di riferimento: Sez. 2, n. 23801 del 27/04/2021 (Cuomo)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice che esamina una richiesta di revoca o sostituzione non può trascurare il 'fattore tempo' e deve tener conto del lungo periodo di sottoposizione alla misura in assenza di elementi nuovi che indichino persistente pericolosità.

Massime di principio

  • Il giudice che esamina istanze di revoca o sostituzione di misure cautelari deve motivare specificamente sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, valutando anche l'adeguatezza della misura adottata.
  • Deve essere considerato il 'fattore tempo': un lungo periodo trascorso sotto misura cautelare e il rispetto delle prescrizioni possono ridurre la percezione della pericolosità e vanno esplicitamente valutati dal giudice.
  • Non è sufficiente ribadire meccanicamente le ragioni originarie della misura cautelare; la decisione deve contenere un esame concreto e non contraddittorio delle deduzioni difensive e dei fatti sopravvenuti o della loro assenza.
  • Se in sede di titolo custodiale originario determinate aggravanti (es. art. 416-bis) sono state escluse, la loro successiva assunzione a fondamento di una presunzione di pericolosità richiede adeguata spiegazione motivata.
  • La difesa, in casi analoghi, deve evidenziare la durata della misura, la piena osservanza delle prescrizioni e l'assenza di ruoli o contatti che rendano possibile la reiterazione del reato; tali elementi possono determinare il rinvio per nuovo esame o la sostituzione della misura.
  • L'annullamento e il rinvio non determinano automaticamente la revoca della misura: il giudice rimesso deve riesaminare e motivare nuovamente la decisione alla luce dei principi indicati dalla Cassazione.

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