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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15022/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale. La società ha dedotto, con due motivi, da un lato l'omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato che dalla precedente e revocata procedura fallimentare sarebbe residuato un attivo di euro 333.610,00, circostanza che, se valutata, avrebbe escluso lo stato di insolvenza; dall'altro la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ritenendo insufficiente e meramente assertiva la motivazione con cui era stata affermata la permanenza dello stato di insolvenza. Nel testo della decisione si evidenzia inoltre che la Corte d'appello aveva ritenuto non contestato lo stato di insolvenza, l'esposizione debitoria e i requisiti di fallibilità, e che il debito verso il creditore istante non era stato pagato nonostante l'impegno assunto all'udienza del 21.2.2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso sia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sia la nullità per motivazione apparente, osservando che la Corte territoriale aveva effettivamente motivato, sia pure sinteticamente, sull'attualità e permanenza dello stato di insolvenza, e che il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che ai fini della dichiarazione di fallimento rileva l'esistenza di una situazione di impotenza strutturale e non transitoria a far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali, mentre è irrilevante l'eventuale non imputabilità delle cause del dissesto e la diversa lettura degli elementi probatori. È stato altresì rilevato che il requisito di cui all'art. 15, comma 9, l.fall. non risultava comunque ostativo, poiché il credito del creditore istante non era stato soddisfatto. Nessuna pronuncia sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva; è stato infine dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    indica il rimedio del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è ammessa la censura di mera insufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza, ma non il semplice dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 15, comma 9, l.fall.

    richiede, per impedire la dichiarazione di fallimento, che all'esito dell'istruttoria prefallimentare risultino debiti scaduti e non pagati complessivamente inferiori alla soglia di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è circoscritto alle sole anomalie motivazionali estreme, verificabili dal testo della sentenza, e non comprende il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • La dichiarazione di fallimento presuppone lo stato di insolvenza, inteso come impossibilità strutturale e non meramente transitoria di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; ai fini dell'accertamento non assume rilievo l'imputabilità delle cause del dissesto.
  • L'apprezzamento circa la solvibilità dell'imprenditore e la valorizzazione degli elementi probatori appartengono al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione esistente e logicamente intellegibile.
  • Non integra omesso esame di un fatto decisivo la critica che, sotto la veste del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura della situazione economico-patrimoniale.
  • Il limite quantitativo previsto per escludere la dichiarazione di fallimento richiede che i debiti scaduti e non pagati siano complessivamente inferiori alla soglia di legge, non essendo sufficiente allegare circostanze esterne o l'esistenza di un attivo non coordinato con l'inadempimento del debito rilevante.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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