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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05045/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 650 c.p.c., dichiarata intempestiva dal Tribunale e confermata in appello dalla Corte d’Appello di Brescia. In sede di legittimità il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 161, comma 1 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 650 e 139 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. Nella fase camerale la questione centrale è divenuta però la procedibilità del ricorso: il Consigliere delegato aveva rilevato l’improcedibilità per mancato deposito, entro il termine dell’art. 369 c.p.c., della copia notificata della sentenza impugnata. Il ricorrente ha sostenuto che la sanzione dell’improcedibilità non dovesse operare in modo automatico, invocando la possibilità di un deposito successivo dei documenti ex art. 372 c.p.c. e richiamando la riforma del comma 2 di tale norma, che consente il deposito di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienza/adunanza. La Corte ha invece rilevato che la sentenza d’appello era stata notificata il 3.2.2023, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 4.4.2023, oltre il termine breve di sessanta giorni; non era stato depositato nei termini il documento indispensabile richiesto dall’art. 369 c.p.c., ossia la copia della sentenza con la relata di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che l’onere di deposito, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., della copia della sentenza impugnata con la relativa notificazione sia funzionale al controllo della tempestività dell’impugnazione e alla tutela del giudicato formale, e che la mancanza di tale documentazione non possa essere sanata con un deposito tardivo ex art. 372 c.p.c. La Corte ha escluso che la riforma dell’art. 372 c.p.c. incidesse sulla procedibilità, poiché la nuova disciplina concerne solo i documenti relativi all’ammissibilità del ricorso. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    Norma richiamata come base dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dal ricorrente, poi dichiarata intempestiva nei gradi di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato nel ricorso come parametro per denunciare la nullità della sentenza d’appello.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Invocato nel ricorso come parametro per censurare la sentenza di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza di nullità della sentenza per ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Parametro di ricorso utilizzato per prospettare una nullità processuale della sentenza impugnata.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il deposito, entro il termine previsto, della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione è onere essenziale della parte ricorrente e che la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso, salvo che il documento sia già nella disponibilità del giudice o sia tempestivamente prodotto nei termini.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte esclude che la norma consenta di recuperare oltre termine l’omesso deposito della sentenza notificata; la riforma del comma 2 è letta come riferita solo ai documenti relativi all’ammissibilità del ricorso e non alla procedibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma sulla definizione accelerata richiamata nella fase camerale; la decisione è resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma che ha regolato la camera di consiglio e il deposito delle memorie prima della decisione.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna del ricorrente a una somma in favore della controparte e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine dell’art. 369 c.p.c. sia la copia della decisione sia la relata di notificazione: la mancanza di uno solo dei due documenti determina improcedibilità del ricorso.
  • L’onere di deposito della sentenza notificata è funzionale al controllo officioso della tempestività dell’impugnazione e alla tutela del giudicato formale, e non costituisce un adempimento meramente formale liberamente sanabile oltre i termini di legge.
  • La produzione tardiva ex art. 372 c.p.c. non può essere utilizzata per eludere il termine dell’art. 369 c.p.c., salvo che il documento mancante sia già nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o acquisito nel fascicolo d’ufficio.
  • La riforma dell’art. 372 c.p.c., comma 2, non amplia la possibilità di sanare omissioni relative alla procedibilità del ricorso, ma riguarda soltanto i documenti attinenti all’ammissibilità dell’impugnazione.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza notificata, la tempestività va verificata sulla base del termine breve, e la mancanza della copia notificata impone la declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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