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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12875/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile in cassazione la valutazione di congruità della pena operata dai giudici di merito, perché sorretta da motivazione coerente e non arbitraria. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, lamentando che la sanzione fosse stata fissata in misura superiore al minimo edittale. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la pena fosse eccessiva e non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza mirava a ottenere una nuova valutazione di merito della congruità della pena, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia sufficiente e non manifestamente illogica. La Corte territoriale aveva giustificato la quantificazione della pena, poco superiore al minimo, valorizzando la capacità a delinquere desunta dai numerosi precedenti e dalle modalità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi indicati dalla norma sono richiamati come criteri impliciti nella valutazione di adeguatezza della pena; quando la sanzione è contenuta sotto la media edittale, è sufficiente il richiamo a tale criterio senza motivazione rafforzata.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura relativa alla congruità della pena è stata considerata non ammissibile in sede di legittimità perché tende a una rivalutazione del merito, non consentita nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è il risultato di una valutazione complessiva del giudice di merito e non di un giudizio analitico separato su ciascun elemento previsto dall'art. 133 c.p.
  • La motivazione rafforzata sulla pena è necessaria solo quando la sanzione si discosti significativamente dal minimo edittale; se la pena è irrogata in misura pari o inferiore alla media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza.
  • In sede di legittimità non è consentito dedurre, sotto le vesti della violazione di legge o del vizio di motivazione, una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la decisione di merito presenti manifesta illogicità o arbitrio.
  • La presenza di numerosi precedenti penali e le modalità concrete della condotta possono legittimare una pena poco superiore al minimo edittale senza necessità di motivazione particolarmente estesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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