Cassazione Penale, Sentenza n. 35779/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio: contestano la qualificazione degli addetti alle camere mortuarie come incaricati di pubblico servizio; la configurazione della corruzione propria ex art.319 cod. pen. (con richieste di riqualificazione in corruzione per l'esercizio della funzione ex art.318); vizi di motivazione e travisamento della prova (mancata valutazione delle dichiarazioni dei parenti, assenze dal servizio, annotazioni contabili e temporizzazione dei pagamenti); la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo degli artt.318/319; la corretta applicazione della nozione di continuazione tra le varie condotte corruttive; e la configurabilità del reato di rivelazione/violazione del segreto d'ufficio ex art.326 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha ritenuto ammissibile e fondata la censura sulla configurabilità della corruzione propria ex art.319 per alcuni profili, nonché sulla qualificazione della rivelazione di segreto d'ufficio in relazione a specifiche informazioni, e sull'erronea valutazione della continuazione tra le varie ipotesi corruttive. In particolare: -Ha dichiarato inammissibile il motivo che nega la qualifica di incaricati di pubblico servizio (ossia i necrofori sono qualificati incaricati di pubblico servizio). -Ha annullato la sentenza di merito con rinvio, disponendo che la Corte d'appello di Genova rimetta la valutazione sulla riconducibilità di talune condotte all'art.319 vs art.318 (anzitutto per Agnetto e Antonaci) e sulla riconoscibilità di pluralità di patti corruttivi (continuazione). -Ha annullato la condanna relativa all'art.319 a carico di Agnetto (rinvio per nuovo esame) e altresì la condanna per violazione dell'art.326 in relazione alla divulgazione di nominativi/recapiti, perché la divulgazione è risultata avvenire "in occasione" dell'ufficio e non "per ragione" dell'ufficio e non sussisteva norma extrapenale sufficientemente determinata che vietasse tali comunicazioni. -Per Antonaci ha accolto i motivi relativi all'art.319 e alla continuazione, rinviando per nuovo esame. -Per Siffredi il motivo è stato ritenuto inammissibile, ma la sentenza è stata annullata in virtù degli effetti estensivi relativi alle questioni di diritto sopra annotate. In conclusione la sentenza impugnata è annullata in più parti e rimandata ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio su taluni capi (riqualificazione 318/319, accertamento di singoli patti corruttivi e valutazione della rivelazione del segreto).
Norme richiamate
Corruzione per l'esercizio della funzione: la Corte richiama la distinzione con l'art.319 e osserva che, in assenza di indicazione di atto specifico contrario ai doveri d'ufficio, la condotta può essere ricondotta all'art.318; la recente legge n.3/2019 ha ampliato la rilevanza di tale fattispecie
Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: per applicarla è necessario individuare l'atto specifico o la sua individuabilità; se il patto corruttivo non indica atto determinato la fattispecie deve essere ricondotta all'art.318
Responsabilità del corruttore (privato) e partecipazione esterna: richiamato come norma che rende rispondente il titolare/gestore della ditta che corrispondeva le somme
Rivelazione di segreto d'ufficio: la Corte precisa che occorre norma extrapenale che vieti la divulgazione e che la nozione riguarda notizie 'per ragione di ufficio'; le informazioni acquisite 'in occasione' dell'ufficio (es. nominativi/recapiti) non sono di per sé coperte dal segreto
art. 15 DPR 10/01/1957 n.3 (come modificato) / art. 28 legge 241/1990
La giurisprudenza richiamata individua nel nuovo testo di tale disposizione la fonte per la nozione di 'segreto d'ufficio', ma la Corte osserva che da sola non basta senza una norma extrapenale chiara che limiti la divulgazione
art. 6-bis legge Regione Liguria 4/7/2007 n.24
La Corte rileva che tale disposizione vieta il procacciamento agli operatori funebri (imprese) ma non è applicabile agli addetti delle camere mortuarie; dunque non costituisce base normativa idonea a configurare atto contrario ai doveri d'ufficio in capo ai necrofori
Regolamento comunale n.91/2010 (art.19)
Analogo ambito applicativo alle imprese di servizi funebri; non estendibile automaticamente agli incaricati delle camere mortuarie per fondare la contrarietà a doveri d'ufficio
Aumento di pena per l'aggravante richiamata relativamente al reato di rivelazione di segreto d'ufficio (menzionata come aggravazione nel capo contestato)
Concorso di reati/continuazione: richiamato nella motivazione in relazione alla valutazione della continuazione tra plurime condotte corruttive
Modifica dell'art.318: la Corte segnala che la modifica incide sulla distinzione tra corruzione per esercizio della funzione e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, influenzando la qualificazione delle condotte
Massime di principio
- Gli addetti alle camere mortuarie possono rivestire la qualifica di incaricati di pubblico servizio quando le loro mansioni implicano funzioni di polizia mortuaria, custodia e gestione delle salme e contatti con i familiari
- Per configurare la corruzione propria ex art.319 cod. pen. è necessario individuare un atto specifico, o individuabile, contrario ai doveri d'ufficio; in assenza di tale specificazione la fattispecie tende a ricondursi all'art.318 (corruzione per l'esercizio della funzione)
- La qualificazione della continuazione tra reati corruttivi richiede la prova di pluralità di pattuizioni distinte; un unico accordo 'a monte' che remunera una condotta ripetuta può integrare un unico reato con plurime azioni, non necessariamente una continuazione penale
- La rivelazione di notizie rilevanti ai sensi dell'art.326 richiede che le informazioni siano acquisite 'per ragione d'ufficio' e che esista una norma extrapenale che ne vieti la diffusione; informazioni ottenute 'in occasione' dell'ufficio (es. nominativi o recapiti forniti dai parenti) potrebbero non rientrare nella tutela penale
- La semplice annotazione contabile o la ripetuta corresponsione di somme non è di per sé prova automatica di pattuizione corruttiva: occorre dimostrare il nesso causale tra la prestazione e il compimento (o l'impegno a compiere) di atti contrari ai doveri d'ufficio
- In appello e in sede di cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: rilievi generici o richieste di riconsiderazione integrale della prova sono spesso inammissibili; tuttavia, errori di diritto sulla qualificazione normativa o sulla mancanza di base normativa per l'attribuzione di atto contrario ai doveri possono giustificare annullamento e rinvio
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