Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22517/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La lite nasce dall'esecuzione di lavori pubblici affidati in concessione per la realizzazione di capannoni e area verde nell'ambito di un programma straordinario di edilizia residenziale. Il concessionario aveva chiesto il risarcimento dei danni per l'anomalo andamento dei lavori e la disapplicazione della penale per ritardata ultimazione, deducendo riserve iscritte nei SAL e nel registro di contabilità. In primo grado il tribunale aveva accolto in larga parte le domande del concessionario e respinto quelle del subappaltatore intervenuto. In appello, invece, la corte territoriale ha accolto il gravame incidentale del comune, ritenendo: per la riserva n. 1, che l'eccezione di tardività della riserva, sebbene proposta tardivamente dal comune, fosse stata non ritualmente riproposta dal concessionario in appello e quindi dovesse considerarsi rinunciata ex art. 346 c.p.c.; per la riserva n. 3, che il danno allegato non fosse imputabile all'amministrazione e che alcune voci di danno liquidate dal primo giudice non coincidessero con gli inadempimenti indicati nella riserva. Il ricorso per cassazione del concessionario contiene quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno ex artt. 329, comma 2, c.p.c. e 2909 c.c. per non avere la corte d'appello considerato che il tribunale aveva già deciso sulla tardività della costituzione del comune e sulla decadenza dalle eccezioni; 2) ulteriore violazione del giudicato interno per non avere considerato la mancata specifica impugnazione di una autonoma ratio del primo giudice, relativa alla rinuncia del comune a eccepire la tardività; 3) violazione degli artt. 167, 345 e 346 c.p.c. per non avere il giudice di appello rilevato d'ufficio la tardività dell'eccezione del comune; 4) violazione degli artt. 161, 167, 183, 184 e 190 c.p.c. e del principio di non contestazione/non introducibilità di questioni nuove, per avere la corte d'appello ridotto la domanda risarcitoria alle sole voci esplicitamente menzionate nella riserva n. 3, escludendo altre condotte dannose dedotte in giudizio. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e il terzo, e fondato il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese, perché il giudice di merito non avrebbe dovuto restringere l'esame del danno alle sole voci contenute nella riserva n. 3 senza verificare se in primo grado il comune avesse tempestivamente eccepito la mancata iscrizione di riserve sulle ulteriori voci dannose. In particolare, la Corte ha ritenuto che la mancanza di una riserva su alcune specifiche condotte produttive di danno costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e non proponibile per la prima volta in appello.

La decisione

La Corte ha accolto solo il quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo e infondati il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria senza restringerla illegittimamente alle sole voci richiamate nella riserva n. 3, verificando nei limiti del devolutum se vi fosse stata in primo grado una tempestiva eccezione del comune sulla mancata iscrizione di riserve per le ulteriori voci di danno. Il rinvio riguarda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene usato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per vizi processuali e del giudizio di merito.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sui capi non impugnati.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per affermare l'efficacia del giudicato sostanziale sulle statuizioni non impugnate.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    La tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio; la Corte richiama però la necessità di una specifica impugnazione quando la questione sia stata implicitamente o espressamente decisa nel merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Le eccezioni nuove non possono essere introdotte in appello; il potere officioso del giudice di gravame opera solo nei limiti consentiti e non supera il giudicato interno.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande ed eccezioni non accolte devono essere riproposte in modo specifico; un generico richiamo non è sufficiente a evitarne la rinuncia.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla conversione del vizio in motivo di gravame e agli effetti delle nullità processuali.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del divieto di introduzione di nuove questioni nella fase successiva.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto processuale.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto del divieto di nuove questioni in appello.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel bilanciamento tra questioni di rito e di merito e nell'ordine di trattazione delle questioni.

  • art. 346 c.p.c.

    "le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte"

    La riproposizione deve essere specifica; il principio opera per le questioni non accolte, ma non consente di superare un giudicato interno su questioni già decise.

  • art. 167 c.p.c.

    La tardività dell'eccezione di inadempimento o di altre eccezioni in senso stretto è un vizio rilevabile nei limiti del grado e soggetto a specifici oneri impugnatori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, le eccezioni o questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo specifico; un rinvio generico alle difese svolte non è sufficiente a evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
  • Quando una questione processuale o pregiudiziale è stata espressamente o implicitamente decisa in primo grado, la parte interessata deve proporre uno specifico motivo di gravame per impedire la formazione del giudicato interno; non è sufficiente la sola riproposizione o la mera sollecitazione del rilievo officioso in appello.
  • L'eccezione di tardività della costituzione o dell'eccezione avversaria, ove qualificata come eccezione in senso stretto, non può essere introdotta per la prima volta in appello e non è rilevabile d'ufficio se la relativa questione è già stata definita, anche implicitamente, dal giudice di primo grado.
  • Negli appalti pubblici, l'onere della riserva si estende a tutte le pretese che incidono sul compenso complessivo, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza per fatti estranei all'opera, condotte dolose o gravemente colpose non incidenti sull'esecuzione e fatti continuativi non ancora economicamente apprezzabili.
  • La mancata iscrizione di riserve su specifiche voci di danno costituisce eccezione in senso stretto, rimessa alla disponibilità della stazione appaltante e non rilevabile d'ufficio; pertanto non può essere posta per la prima volta in appello dal committente per limitare l'esame del danno dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.