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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44391/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha riformato le assoluzioni di primo grado e li ha condannati per lesioni personali aggravate (entrambi) e danneggiamento aggravato dell'ambulanza (Rosato). Carlino ha dedotto: (i) travisamento e mancata rinnovazione della testimonianza del teste Campoccio; (ii) errata valutazione dei giorni di prognosi, incompatibili con l'aggravante delle lesioni gravi; (iii) eccessività della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche. Rosato ha dedotto: (i) nullità della notifica del decreto di citazione in appello; (ii) vizio di motivazione in ordine al concorso di persone e al nesso causale tra sue condotte (sfilare la sigaretta, placcaggio) e le lesioni; (iii) medesime censure sulla testimonianza Campoccio e sulle prognosi; (iv) errore nel ritenere Aloui soggetto passivo del danneggiamento dell'ambulanza; (v) eccesso di pena e mancata applicazione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i ricorsi, ritenendoli nel complesso infondati o inammissibili. Sul punto della rinnovazione della testimonianza Campoccio la Suprema Corte ha ritenuto che quella deposizione non fosse decisiva per l'esito del giudizio di appello (la Corte d'appello aveva fondato la condanna su altri elementi probatori), dunque la mancata rinnovazione non era obbligatoria. Sulla prognosi medico-legale la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'entità della prognosi e della sussistenza dell'aggravante sia questione di merito e quindi non rivedibile in sede di legittimità; la Corte d'appello aveva ritenuto prognosi complessiva di 45 giorni. Quanto agli aspetti processuali, la notifica in appello a mezzo difensore è stata ritenuta regolare in ragione della precedente dichiarazione di domicilio e per omissione di tempestiva eccezione da parte del difensore (decadenza ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.). Sulle censure relative al concorso di persone e al nesso causale la Corte ha confermato che l'azione è stata unitaria e che le condotte imputate a Rosato hanno avuto un contributo causale reale (manovra diversiva, immobilizzazione) alle lesioni; sul danneggiamento dell'ambulanza la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui la violenza o minaccia può essere rivolta a un soggetto che al momento ha un rapporto effettivo col bene (anche se trasitorio), sicché il reato di cui all'art. 635 c.p. può essere integrato. Infine la Corte ha considerato adeguata e motivata la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile quantificate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»

    L'obbligo di rinnovazione in appello opera solo con riguardo alle prove dichiarative ritenute decisive secondo le ragioni dell'impugnazione: non tutte le testimonianze vanno automaticamente riassunte, ma solo quelle che, secondo l'appellante, sono state erroneamente valutate e hanno inciso sulla pronunzia assolutoria.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferimento al canone probatorio 'oltre ogni ragionevole dubbio' richiamato per sottolineare che la riforma di una sentenza assolutoria richiede adeguata rinnovazione delle prove dichiarative se decisive.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente la cassazione per vizio di motivazione quando il giudice d'appello non abbia rispettato i canoni probatori; richiamato in relazione all'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative decisive.

  • art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU

    Principio della possibilità di esaminare i testimoni della parte avversaria; menzionato nel contesto della giurisprudenza che ha influenzato l'obbligo di rinnovazione in appello.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore qualora la notifica all'imputato sia infruttuosa; la Corte ha ritenuto regolare la notifica in appello a norma di questa disposizione alla luce della dichiarazione di domicilio e dell'assenza di tempestive eccezioni.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la decadenza dall'eccezione di nullità che non venga sollevata tempestivamente; applicata per ritenere superata l'eccezione sulla notifica in appello.

  • art. 583 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie delle lesioni personali e alle circostanze aggravanti; la Corte ha ritenuto che la valutazione della prognosi e della sussistenza dell'aggravante rientri nella valutazione di merito.

  • art. 635 cod. pen.

    Danneggiamento commesso con violenza alla persona o minaccia: la Corte ha interpretato la norma nel senso che la violenza/minaccia non richiede necessariamente che il soggetto offeso sia il detentore abituale del bene danneggiato; basta un rapporto effettivo al momento dell'evento.

  • art. 62-bis, comma 3, cod. pen.

    Stabilisce la 'neutralità' dell'incensuratezza: l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente a imporre la concessione delle attenuanti generiche; la Corte l'ha richiamata per giustificare il diniego delle attenuanti.

Massime di principio

  • L'obbligo per il giudice di appello di rinnovare le prove dichiarative sussiste solo quando quelle prove siano state indicate dall'appellante come erroneamente valutate e siano ritenute decisive ai fini della riforma della sentenza assolutoria; se la Corte d'appello fonda la riforma su elementi diversi, la mancata rinnovazione non è vizio.
  • La verifica dell'entità della prognosi e la valutazione complessiva degli elementi medico-legali sono valutazioni di merito: la Cassazione non ritratterà la scelta motivazionale del giudice di merito salvo vizi logico-giuridici manifesti.
  • Le nullità di notificazione vanno eccepite tempestivamente; in mancanza di pronta eccezione da parte del difensore si può incorrere nella decadenza prevista dall'art. 182 c.p.p.
  • Nella valutazione del concorso di persone e del nesso causale il giudice può considerare l'azione come un unicum e attribuire responsabilità anche per condotte che, prese singolarmente, sembrano marginali se hanno comunque contribuito all'evento lesivo (es. manovra diversiva, immobilizzazione).
  • Il reato di danneggiamento con violenza alla persona (art. 635 c.p.) può trovare integrazione anche quando la violenza o la minaccia siano rivolte a un soggetto che al momento ha un rapporto concreto e immediato col bene (anche se non ne è il detentore abituale).
  • Le scelte discrezionali del giudice in tema di determinazione della pena e di valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate; l'incensuratezza da sola non impone la concessione delle attenuanti generiche.

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