Sentenza n. 2789/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 06772/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che ha accertato il diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al resistente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
L’INPS ha appellato la sentenza del TAR Lazio deducendo, quanto alla posizione di uno degli appellati non costituito in appello, l’erronea ricostruzione dei fatti e il difetto di interesse ad agire, in relazione all’art. 100 c.p.c. e all’art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 387/1987, nonché travisamento dei fatti. In via preliminare di merito ha inoltre censurato il rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale decorresse dalla cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973. Gli appellati costituiti hanno chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ribadito che il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche nei casi di collocamento in quiescenza a domanda, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Quanto alla posizione dell’appellato non costituito, la documentazione dimostrava la sussistenza del presupposto del diritto, ma non provava l’avvenuto pagamento delle somme; pertanto, in sede di esecuzione dovrà essere verificato se il trattamento di fine servizio comprensivo dei sei scatti sia già stato liquidato. È stata respinta l’eccezione di prescrizione: il termine non decorre dalla cessazione dal servizio, poiché in quel momento il dipendente non era necessariamente a conoscenza del mancato riconoscimento dei sei scatti. La prescrizione decorre dall’ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento nel quale l’interessato può conoscere l’eventuale errore nella liquidazione del TFS. Nel caso concreto la prescrizione quinquennale non era maturata, considerati la data di notificazione del ricorso e gli ordinativi di pagamento e atti interruttivi prodotti. Esclusa la necessità di rimettere la questione all’Adunanza plenaria. L’INPS è stato condannato al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, per le spese del grado in favore degli appellati costituiti; nulla per le spese nei confronti dell’appellato non costituito.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta anche ai dipendenti collocati in quiescenza a domanda e rileva ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973
La prescrizione del diritto alla riliquidazione non decorre automaticamente dalla cessazione dal servizio, quando il dipendente non era ancora in condizione di conoscere il mancato riconoscimento del beneficio.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale quale ragione per decidere la controversia senza discostarsene.
Richiamato dall’appellante in relazione alla dedotta carenza di interesse ad agire, censura ritenuta infondata.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al dipendente collocato in quiescenza a domanda, secondo le condizioni previste dalla disposizione.
- Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio per il mancato riconoscimento di emolumenti non decorre necessariamente dalla cessazione dal servizio, se in quel momento l’interessato non era posto in condizione di conoscere l’omessa inclusione del beneficio.
- La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio decorre dall’ordinativo di pagamento del credito principale o, in mancanza di prova della relativa data, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, poiché solo da tale momento il beneficiario può verificare la correttezza del calcolo e riconoscere l’eventuale errore.
- Il tempo impiegato dall’amministrazione per determinare e corrispondere il trattamento spettante non può tradursi in un vantaggio per il debitore pubblico né pregiudicare il dipendente mediante l’anticipata decorrenza della prescrizione.
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