Sentenza n. 86/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Isernia, notificato il 12/3/2025, prot. CAT.A12/2025/Imm.n.04, di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale presentata dal ricorrente in data 29/4/2024; e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi del 4/9/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, con comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore, deducendo violazione dell’art. 24, comma 8, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, carenza di motivazione ed eccesso di potere. Ha sostenuto che la comunicazione dei motivi ostativi notificata il 4 settembre 2024 indicava lacune documentali relative all’alloggio, alla marca da bollo, al nulla osta prefettizio e al pagamento di 40 euro, mentre il provvedimento finale era fondato soprattutto sulla presentazione dell’istanza oltre tre mesi dopo la scadenza del titolo, circostanza non previamente comunicata e quindi non sottoposta al contraddittorio procedimentale. Ha inoltre dedotto che il termine per chiedere il rinnovo o la conversione non fosse perentorio, che non fosse a suo carico dimostrare la disponibilità di una quota nei flussi per la conversione e che, alla scadenza del permesso, svolgesse regolare attività lavorativa, poi prorogata, disponendo di redditi sufficienti e di vitto e alloggio a carico del datore di lavoro. L’Amministrazione ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e, in giudizio, ha richiamato anche il limite massimo di nove mesi di lavoro stagionale previsto dall’art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che il termine per la richiesta di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, in assenza di un’espressa previsione di perentorietà, abbia natura sollecitatoria e che la presentazione dell’istanza dopo la scadenza del titolo, anche oltre tre mesi, non sia di per sé ostativa alla conversione. Ha inoltre rilevato che tale circostanza non era stata indicata nella comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, con conseguente violazione del contraddittorio procedimentale. Il Collegio ha valorizzato la documentazione relativa alla regolare attività lavorativa svolta dal ricorrente e al contratto in essere, osservando che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la domanda alla luce dei requisiti sostanziali per la conversione, inclusa l’effettività del nuovo rapporto di lavoro. Il richiamo al limite di nove mesi di cui all’art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998 è stato ritenuto inidoneo, poiché non contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato: la sua deduzione in giudizio avrebbe integrato una motivazione postuma, non consentita. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, e dovrà rideterminarsi sulla domanda nel rispetto dei principi affermati.
Norme richiamate
art. 24, comma 8, d.lgs. 286/1998
fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7
La disposizione consente il rinnovo del permesso in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale senza obbligo di rientro nello Stato di provenienza, nel rispetto del limite richiamato; tuttavia, tale limite non può essere posto a fondamento del diniego se non compare nella motivazione del provvedimento.
art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998
il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi
Il limite è stato richiamato dall’Amministrazione soltanto nella memoria difensiva e non nel provvedimento impugnato; il giudice ne ha quindi escluso l’utilizzabilità quale integrazione postuma della motivazione.
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il termine per la richiesta di rinnovo del permesso, non assistito da un’espressa previsione di perentorietà, è stato qualificato come sollecitatorio e la sua inosservanza non è stata ritenuta, di per sé, ostativa alla conversione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa del diniego, ma la decisione ne esclude l’applicazione nei termini concretamente adottati dall’Amministrazione, in assenza di una valutazione adeguata dei requisiti sostanziali e dell’attività lavorativa documentata.
La comunicazione dei motivi ostativi deve comprendere le ragioni effettivamente poste a fondamento del successivo diniego; l’introduzione nel provvedimento finale di un motivo non previamente comunicato impedisce il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
Il provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato sulle ragioni concrete del diniego; la motivazione non può essere integrata in sede giudiziale mediante argomentazioni contenute soltanto negli atti difensivi.
La modifica normativa è richiamata per evidenziare che, per la conversione del permesso stagionale, il requisito della capienza delle quote non è oggi più necessario.
Massime di principio
- In assenza di un’espressa previsione legislativa di perentorietà, il termine per presentare la domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno ha natura sollecitatoria; la presentazione tardiva non è, da sola, motivo ostativo al rilascio del titolo.
- La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 deve anticipare le ragioni sostanziali effettivamente poste a fondamento del diniego: l’Amministrazione non può fondare il provvedimento finale su un motivo non previamente comunicato, poiché ciò lede il contraddittorio procedimentale.
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale devono essere valutati l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stagionale, l’effettività del nuovo rapporto di lavoro e gli altri requisiti per il rilascio del permesso; la mera scadenza del precedente titolo non è di per sé decisiva.
- La pubblica amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato introducendo, nelle proprie difese, ragioni ostative non espresse nell’atto; il divieto di motivazione postuma impedisce che tali ragioni siano utilizzate per sostenere la legittimità del diniego.
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