Cassazione Penale, Ordinanza n. 30999/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza proposta nell'interesse di un condannato per ottenere, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati di furto, rapina e illecita cessione di sostanze stupefacenti, definiti con quattro sentenze irrevocabili. Il GIP del Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe considerato l'identità delle norme violate, la finalizzazione di tutti i reati ai bisogni economici del condannato e l'assenza di una specifica indicazione degli indici sfavorevoli al riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di motivazione, osservando che l'ordinanza impugnata aveva valorizzato elementi contrari al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, in particolare la distanza temporale tra i fatti e l'eterogeneità di alcuni titoli di reato. La Corte ha inoltre chiarito che il bisogno economico invocato dalla difesa attiene al motivo a delinquere e non coincide con la prova di un programma criminoso unitario. Pertanto è stata confermata la statuizione che escludeva la continuazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disciplina del reato continuato richiede la prova del medesimo disegno criminoso e non può essere riconosciuta sulla base di meri indici deboli o isolati.
In sede esecutiva il giudice può riconoscere la continuazione solo previa verifica di concreti indicatori del programma criminoso unitario.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone una verifica rigorosa di concreti indici rivelatori di un programma criminoso unitario, come omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione delle successive azioni fin dal primo reato.
- Non è sufficiente invocare la mera identità del bene economico perseguito o la comune finalità di procurarsi denaro: tali elementi descrivono semmai il motivo a delinquere, ma non dimostrano di per sé il medesimo disegno criminoso.
- La contiguità cronologica tra i fatti e l'identità del titolo di reato sono indici solo sintomatici, non decisivi, e possono essere superati quando i reati risultino frutto di determinazioni estemporanee o di un'abitualità criminosa non riconducibile a un progetto iniziale unitario.
- In sede di legittimità, la censura sul vizio di motivazione è inammissibile quando tende a sollecitare una rivalutazione del merito senza evidenziare una reale illogicità manifesta o una violazione di legge nel provvedimento impugnato.
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