Cassazione Civile, Ordinanza n. 27193/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza civile intervenuta tra le parti. I contribuenti avevano visto respinto sia il ricorso in primo grado sia l'appello: la CTP aveva ritenuto l'atto sufficientemente motivato, mentre la CTR aveva confermato tale statuizione e la correttezza del quantum richiesto, valorizzando la natura dichiarativa della pronuncia civile posta a base della pretesa impositiva. In cassazione i contribuenti proponevano un solo motivo, ma nel testo dell'ordinanza non ne è riportato il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, i ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018 e hanno poi depositato la documentazione attestante la domanda e il pagamento dovuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la domanda di definizione agevolata era stata presentata e che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione nei termini previsti dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, né risultava un diniego della definizione. Ha quindi dichiarato che il processo si era estinto per decorso del termine previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata e, in conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese dell'intero giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, come espressamente previsto dalla norma richiamata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13
La presentazione della domanda di definizione agevolata, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto e in assenza di diniego della definizione, determina l'estinzione del processo per decorso del termine del 31 dicembre 2020; le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
È fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza nei casi previsti dalla norma richiamata.
La disciplina di definizione agevolata degli atti impositivi è stata utilizzata dai contribuenti per chiudere la controversia pendente.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge e il contribuente prova di avere presentato la domanda e pagato quanto dovuto, il giudizio può estinguersi per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata, è decisiva l'assenza di una tempestiva istanza di trattazione e l'assenza di un diniego della definizione impugnato.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese dell'intero processo restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude per estinzione conseguente alla definizione agevolata, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27152/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27153/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27154/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27155/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27157/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27158/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →