Cassazione Penale, Ordinanza n. 35078/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, poiché i motivi non sono consentiti in sede di legittimità e non superano le argomentazioni dei giudici di merito sulla richiesta di continuazione esterna. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., dispone le conseguenti statuizioni; il testo disponibile non consente di determinare ulteriori dettagli sulla condanna accessoria.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguardava la mancata riconduzione alla continuazione esterna di un fatto di evasione oggetto del giudizio con un altro fatto di evasione commesso circa un mese dopo. La continuazione era stata genericamente sollecitata dalla difesa soltanto in sede di conclusioni. La Corte rileva che i motivi ripropongono una questione già adeguatamente esaminata e respinta dai giudici di merito e che le critiche del ricorso non incidono sulle ragioni giuridicamente corrette e coerenti con le prove acquisite poste a fondamento della decisione.
Norme richiamate
la rivendicata continuazione esterna con altro fatto di evasione commesso un mese dopo rispetto a quello a giudizio
La decisione tratta la richiesta di riconoscere la continuazione tra il fatto di evasione giudicato e un altro fatto commesso circa un mese dopo; la ritiene già adeguatamente vagliata e respinta in sede di merito. Il testo non indica espressamente l'articolo, ma il tema è quello della continuazione.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile in sede di legittimità la censura che ripropone una questione già adeguatamente vagliata e respinta dai giudici di merito, quando le critiche non scalfiscono le argomentazioni giuridicamente corrette e coerenti con le risultanze acquisite poste a fondamento della decisione.
- La richiesta di riconoscere la continuazione esterna, se formulata genericamente soltanto in sede di conclusioni e disattesa con motivazione adeguata dai giudici di merito, non può essere utilmente riproposta in cassazione mediante critiche che non incidono sulle ragioni della decisione.
Come è indicizzato
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