Cassazione Civile, Ordinanza n. 19818/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente commerciale)
La controversia
La lite nasce da un contratto di fornitura di servizi telefonici e di pagamento elettronico utilizzati da un esercizio di ristorazione. La società utilizzatrice ha dedotto ripetuti malfunzionamenti del servizio telefonico e del POS, con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore. In primo grado erano stati riconosciuti sia la risoluzione sia alcuni danni liquidati equitativamente. In appello, la sentenza ha confermato la risoluzione ma ha escluso il risarcimento, ritenendo non provata la quantificazione del danno e quindi non praticabile la liquidazione equitativa. La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme in tema di responsabilità contrattuale, risarcimento del danno e liquidazione equitativa, lamentando che la Corte territoriale aveva comunque accertato l'esistenza del danno ma aveva negato la quantificazione; nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra allegazioni e prova, per asserito travisamento delle risultanze istruttorie; omesso esame di fatti decisivi e delle prove assunte in ordine alle singole poste risarcitorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione di appello nella parte in cui aveva negato ogni risarcimento nonostante fosse stata accertata la sussistenza del danno e vi fosse un quadro probatorio sufficiente a consentire una liquidazione equitativa. La Corte ha affermato che la liquidazione ex art. 1226 c.c. presuppone l'esistenza di un danno certo e la sola impossibilità o estrema difficoltà di provarne il preciso ammontare, non potendo la carenza di prova specifica sull'entità tradursi in una negazione del diritto al ristoro. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione del danno e ha deciso nel merito, condannando la società resistente al pagamento complessivo di Euro 12.000,00, oltre accessori, e alla rifusione delle spese di primo, secondo e terzo grado.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale del debitore inadempiente
richiamato quale base del risarcimento del danno emergente e del lucro cessante
la liquidazione equitativa è ammessa quando il danno sia certo ma sia difficile o impossibile provarne il preciso ammontare; non può però supplire alla mancata prova dell'esistenza del danno
richiamato in relazione alla responsabilità aquiliana per la protrazione del servizio dopo la risoluzione del contratto
richiamato quale norma che consente la liquidazione equitativa del danno anche in ambito extracontrattuale
richiamato per ribadire che la liquidazione equitativa non surroga il mancato assolvimento dell'onere della prova
richiamato come fondamento del potere del giudice di valutare le prove e di procedere a liquidazione equitativa senza richiesta di parte
richiamato in relazione alla dedotta violazione dei criteri di valutazione della prova
invocato dalla resistente per eccepire l'inammissibilità del ricorso, eccezione respinta
richiamato per escludere l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge
norma processuale invocata per la nullità della sentenza
norma processuale invocata per omesso esame di fatti decisivi
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno presuppone che l'esistenza del pregiudizio sia già dimostrata; essa serve solo a colmare l'impossibilità o la grave difficoltà di provare il preciso ammontare del danno.
- Il potere di liquidare equitativamente il danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. non può essere usato per supplire alla mancata prova della responsabilità del debitore o dell'esistenza stessa del danno.
- Quando dagli atti emergano elementi sintomatici sufficienti sulla natura e sulla portata del pregiudizio, il giudice deve motivare i criteri utilizzati per la quantificazione equitativa, in modo da consentire il controllo di logicità e congruità.
- L'assenza di prova analitica dell'importo non giustifica un rigetto integrale della domanda risarcitoria se il danno risulti comunque accertato in concreto.
- In presenza di responsabilità contrattuale già accertata e di un danno risarcibile certo, la Cassazione può cassare senza rinvio e liquidare direttamente il danno quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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