Cassazione Civile, Ordinanza n. 18415/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 notificato al contribuente. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, ritenendo non provata la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, che avrebbe sospeso il termine per impugnare. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, da un lato, omesso esame di un documento allegato alla comparsa di costituzione del Comune nel giudizio di primo grado, dal quale risultava la presentazione dell'istanza di adesione; dall'altro, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva trascurato un atto acquisito al processo e aveva quindi erroneamente ritenuto tardivo il ricorso originario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, in tema di accertamento con adesione, la prova della tempestività dell'impugnazione comprende anche la prova del fatto che determina la sospensione del termine, ma tale verifica deve essere compiuta sulla base di tutte le risultanze processuali acquisite, in applicazione del principio di acquisizione. Poiché dagli atti risultava che l'istanza di accertamento con adesione era stata presentata il 13 febbraio 2017, la notificazione dell'avviso era avvenuta il 20 dicembre 2016 e il ricorso alla CTP era stato proposto il 18 maggio 2017, la Corte ha dichiarato che il ricorso originario era tempestivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione per l'esame del merito e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame dell'allegato 1 della comparsa di costituzione
viene dedotto quale vizio di legittimità per mancata considerazione di un documento decisivo presente negli atti di causa
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione degli artt. 115 c.p.c. e 21 d.lgs. 546/92
il motivo è utilizzato per censurare l'erronea valutazione della tempestività del ricorso e del materiale probatorio acquisito
il giudice deve decidere in base alle risultanze degli atti acquisiti al processo
il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato
stabilisce il termine perentorio di impugnazione dell'atto tributario
Il termine per l'impugnazione [...] sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente
la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per proporre ricorso
art. 111 Cost.
richiamato come fondamento costituzionale del principio di acquisizione e del giusto processo
Massime di principio
- In tema di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza sospende per novanta giorni il termine per impugnare l'avviso di accertamento; pertanto, la tempestività del ricorso va verificata tenendo conto anche di tale sospensione.
- La prova della tempestività del ricorso tributario si estende alla prova del fatto che ha determinato la sospensione del termine, ma il giudice deve valutare tutte le risultanze degli atti ritualmente acquisiti al processo, anche se prodotti dalla controparte.
- Il principio di acquisizione processuale impone al giudice di decidere sulla base del materiale probatorio presente in atti, senza limitarsi ai documenti prodotti dalla parte che ne invoca l'efficacia.
- Se dagli atti di causa emerge la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e la sequenza temporale rende il ricorso tempestivo, non può essere dichiarata l'inammissibilità per tardività.
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