Cassazione Penale, Sentenza n. 23412/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ancona, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) al fatto di minaccia commesso nei confronti di due agenti della Polizia municipale (31/10/2015). Il ricorrente ha dedotto che, dopo la modifica normativa del 2019, l'art. 131-bis, comma 2, esclude l'applicazione della causa di non punibilità ai reati previsti dagli artt. 336, 337 e 341-bis c.p. commessi nei confronti di pubblici ufficiali, per cui il Tribunale non avrebbe potuto applicare l'esimente al reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il fatto contestato a Carbonari sia avvenuto il 31 ottobre 2015, anteriormente alla modifica legislativa del 2019 che ha introdotto i reati ostativi nell'art. 131-bis. Pertanto, ai sensi del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole (art. 25, comma 2 Cost., art. 7 CEDU e art. 2, comma 4 c.p.), doveva applicarsi la formulazione più favorevole di art. 131-bis vigente al momento del fatto; il Tribunale ha dunque correttamente riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità e ha assolto l'imputata. Di conseguenza il ricorso del Procuratore generale è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Norme richiamate
È una causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. La Corte ha ricordato che la sua applicazione va valutata secondo la formulazione vigente al momento del fatto: se una successiva legge ne restringe l'ambito (escludendo specifici reati), tale restrizione non si applica retroattivamente quando rende la legge più sfavorevole.
Un reato menzionato dalla modifica normativa del 2019 come ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis quando commesso contro un pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che tale esclusione non operasse per fatti anteriori alla modifica.
Analogamente citato tra i delitti la cui offesa non può essere considerata di particolare tenuità dopo la riforma del 2019, ma non applicabile retroattivamente ai fatti anteriori.
Citato dalla modifica normativa come reato ostativo all'art. 131-bis se commesso nei confronti di pubblici ufficiali; la Corte ha ribadito che l'esclusione non retroagisce sui fatti antecedenti.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione presentato dal Procuratore generale (ricorso per saltum); utilizzata come criterio formale per l'impugnazione sterilizzata in cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) e successive proroghe
Richiamata per spiegare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta secondo le disposizioni emergenziali e le successive proroghe.
art. 25, comma 2 Cost.
Principio costituzionale di legalità della pena e irretroattività della legge penale più sfavorevole; la Corte lo ha invocato per affermare che la modifica restrittiva del 2019 non poteva applicarsi ai fatti del 2015.
art. 7 CEDU
Richiamato quale principio convenzionale corrispondente all'art. 25 Cost., a sostegno del principio di non retroattività in peius.
art. 2, comma 4, cod. pen. (ex mitior)
Regola l'applicazione della legge penale più favorevole; la Corte ha applicato il criterio ex mitior stabilendo che va applicata la disciplina vigente al momento del fatto, anche quando la modifica successiva è restrittiva.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Giurisprudenza citata per spiegare la natura e la finalità dell'art. 131-bis come causa di non punibilità e il criterio di proporzione/deflazione che giustifica la sua applicazione.
Corte costituzionale n. 30 del 2021 e n. 156 del 2020
Richiamate per affermare che l'estensione o la limitazione delle cause di non punibilità è prerogativa del legislatore e che le modifiche sostanziali impongono l'applicazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.
Massime di principio
- Quando una norma di causa di non punibilità (es. art. 131-bis) viene successivamente modificata in senso restrittivo, la nuova disciplina non può essere applicata a fatti commessi prima della modifica se ciò risulta più sfavorevole all'imputato (principio ex mitior e irretroattività in peius).
- Se il fatto è anteriore alla riforma che esclude specifici reati dall'applicazione dell'esimente, il giudice deve valutare l'applicabilità della causa di non punibilità secondo la formulazione vigente al momento del fatto, anche se successivamente la norma è stata resa più restrittiva.
- La qualificazione di un illecito come commesso contro un pubblico ufficiale non determina automaticamente la retroattiva esclusione di benefici processuali o sostanziali introdotti successivamente dal legislatore; va sempre rispettato il principio di non retroattività delle norme penali più sfavorevoli.
- In contestazioni che riguardano reati marginali o di bassa offensività, il giudice può correttamente applicare l'art. 131-bis antecedente a riforme successive, a condizione che sussistano gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma.
- Il Procuratore generale può impugnare con ricorso per cassazione decisioni assolutorie per motivi di legge, ma il ricorso sarà infondato se la valutazione di applicabilità di una causa di non punibilità è corretta in base alla legge vigente al momento del fatto.
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