Cassazione Civile, Ordinanza n. 07787/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, nel quale l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRES, una quota di euro 225.000 per ritenuta indebita deduzione di un costo connesso a un accordo transattivo di incentivo all'esodo stipulato nel luglio 2006 con un dirigente apicale. Secondo l'Ufficio, il costo sarebbe stato di competenza del 2006 perché l'evento generatore dell'obbligazione era già certo in quell'anno; la contribuente sosteneva invece la deducibilità nel 2007. La C.T.R. aveva confermato la ripresa, ma con motivazione ritenuta dalla ricorrente apparente o incomprensibile, e la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, di cui il secondo centrato sulla nullità della sentenza per omessa motivazione in punto di competenza del costo e sulla corretta applicazione dell'art. 109, comma 1, TUIR. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, evidenziando che la C.T.R. aveva frainteso la fattispecie e che, se l'accordo transattivo prevedeva un termine iniziale di efficacia al 1 gennaio 2007, l'obbligo di pagamento sarebbe divenuto certo solo in tale data, con possibile deducibilità nel 2007; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso per cassazione, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della C.T.R. Lombardia e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare correttamente in fatto l'accordo transattivo e verificare la legittimità della ripresa fiscale alla luce del criterio di competenza di cui all'art. 109, comma 1, TUIR, tenendo conto del possibile termine iniziale di efficacia dell'accordo e della conseguente certezza dell'obbligazione solo dal 1 gennaio 2007.
Norme richiamate
art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
"ai sensi dell'art. 109 comma 1 del d.P.R. n. 917 del 1986"
Il componente negativo di reddito è deducibile nell'esercizio di competenza, cioè quando l'obbligazione diventa certa; se l'efficacia dell'accordo è differita a una data successiva, la deducibilità può spostarsi a tale data.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
"Nullità della sentenza per omessa motivazione (o per sua mera apparenza)"
La censura di legittimità può investire la nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
art. 111, comma 6, Cost.
"in violazione di quanto disposto dagli artt. 111, comma 6, Cost."
La motivazione del provvedimento giurisdizionale deve essere effettiva e intelligibile.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
"in violazione di quanto disposto dagli artt. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 1, n. 4 c.p.c."
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei fatti e dei motivi in diritto della decisione.
La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
Massime di principio
- In materia tributaria, la deducibilità di un costo secondo il criterio di competenza richiede che l'obbligazione sia certa nell'esercizio considerato; se l'efficacia del titolo negoziale è differita, la certezza dell'onere può maturare solo alla data di efficacia.
- Quando il giudice di merito fraintende la fattispecie concreta o attribuisce alla ripresa fiscale un oggetto diverso da quello effettivamente contestato, la motivazione è affetta da vizio tale da giustificare la cassazione con rinvio.
- In presenza di un accordo transattivo che pone un termine iniziale di efficacia, non è corretto ritenere automaticamente già certa l'obbligazione al solo momento della stipulazione, occorrendo verificare se, fino a quel termine, l'accordo potesse rimanere inefficace per il sopravvenire di eventi impeditivi.
- La motivazione della sentenza deve essere intelligibile e coerente con il contenuto dell'avviso di accertamento e con la specifica ripresa impugnata; una motivazione contraddittoria o incomprensibile integra vizio di legittimità.
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