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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47622/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per reati tributari (uso/indicare elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e emissione di fatture inesistenti), legati a sponsorizzazioni accertate fra le ditte rappresentate e l'associazione sportiva A.S.D. Heraclea Volley per gli anni 2010-2014. Le censure principali: (i) vizio di motivazione e insufficienza/prova insufficiente delle sponsorizzazioni (documenti fotografici senza data certa, contestazione della prova dei costi e delle controprestazioni); (ii) intervenuta prescrizione per alcune condotte; (iii) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 2‑bis d.lgs. 74/2000; (iv) mancata concessione delle attenuanti generiche; (v) questioni relative al regime fiscale agevolato dell'associazione (I. n. 398/1991) e alla rilevanza delle scritture/pezze giustificative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili e li ha rigettati. È stata confermata la "doppia conforme" (conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello) e, quindi, le condanne penali e le misure accessorie decise in merito alle fatture ritenute fittizie. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito una motivazione logica e coerente fondata su plurimi e convergenti elementi indiziari (sproporzione fra introiti e presunte sponsorizzazioni, assenza di documentazione di spesa coerente, anomalie nelle fatture, operazioni non annotate, flussi finanziari sospetti, ecc.). Sulla prescrizione la Corte ha condiviso il calcolo della Corte territoriale (termine decennale con sospensioni processuali), con esito per cui nessuna delle condotte contestate era prescritta alla data della sentenza di appello. La richiesta di applicazione della nuova fattispecie attenuata (art. 2 comma 2‑bis d.lgs. 74/2000) è stata respinta perché non comporta un regime più favorevole rispetto alla normativa vigente al tempo dei fatti. Sono state inoltre rigettate le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato la discrezionalità di merito e l'assenza di elementi positivi sufficienti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 2

    Norma che punisce l'impiego/indicazione di elementi passivi fittizi. La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie vigente all'epoca dei fatti e ha escluso che la successiva fattispecie attenuata (comma 2‑bis) potesse essere favorevole al ricorrente, perché il trattamento edittale risultava non più favorevole.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 8

    Norma che punisce chi emette fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto provata la fittizietà delle fatture emesse dalla Heraclea Volley sulla base degli elementi indiziari e delle anomalie documentali e finanziarie.

  • cod. proc. pen., art. 606

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma di impugnazione in cassazione. La Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità, richiamando il principio della "doppia conforme": in presenza di motivazioni conformi nei gradi di merito non è ammessa la rinnovata valutazione in fatto salvo omissioni o manifeste contraddizioni rilevanti.

  • cod. pen., art. 62‑bis

    Disciplina sulle attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che il loro riconoscimento richiede elementi positivi in favore dell'imputato e che l'assenza di precedenti o il buon comportamento processuale non costituiscono automaticamente diritto alle attenuanti.

  • I. n. 398/1991, art. 1

    Regime fiscale agevolato per associazioni sportive dilettantistiche. La Corte ha rilevato che l'Heraclea Volley non avrebbe rispettato i presupposti (soglia di fatturato) per il regime agevolato e che comunque l'assenza o forma peculiare delle scritture non giustificava la disamina degli indizi probatori che portavano alla fittizietà.

  • cod. proc. pen., art. 530

    Norma sulla sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove. La Corte ha ritenuto che la prova complessiva non fosse insufficiente e che non sussistessero i presupposti per l'assoluzione.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che attribuisce al soccombente in cassazione l'onere delle spese. La Corte ha disposto che i ricorrenti sostengano le spese del procedimento.

  • I. n. 103/2017, art. 1, comma 64

    Facoltà che consente alla Corte di determinare somme da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata come riferimento procedurale per la liquidazione in Cassa delle ammende e per stabilire l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (conferma della condanna in primo e secondo grado) la Cassazione è limitata: può censurare solo omissioni decisive nell'esame di prove o manifesti travisamenti, non riesaminare i fatti già valutati con motivazioni congrue dai giudici di merito.
  • Documenti fotografici privi di data certa e generiche attestazioni di sponsorizzazione hanno scarso valore probatorio se non supportati da elementi specifici (contratti dettagliati, fatture coerenti, riscontri continui di spesa); la loro produzione in dibattimento non obbliga il giudice a ritenere provata l'operazione se mancano riferimenti temporali e quantificazioni.
  • Il calcolo della prescrizione in reati tributari segue termini lunghi (decennale per alcune fattispecie) e può essere sospeso/sosperso da eventi processuali; la contestazione tardiva della prescrizione in cassazione può risultare inammissibile se la sentenza di appello è intervenuta prima della maturazione effettiva del termine.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che giustifichino una diminuzione della pena; l'assenza di precedenti e il comportamento processuale non sono sempre sufficienti.
  • Anomalie sistematiche nelle fatture (numerazioni discordanti, duplicati con importi diversi, emissione dopo chiusura della partita IVA) e flussi finanziari incongrui (bonifici seguiti da prelievi contanti o ricariche immediate) costituiscono indizi forti di operazioni fittizie se valutati nel loro complesso.
  • In contestazioni tributarie/penali è necessario qualificare correttamente il regime giuridico (es. regimi agevolati per associazioni sportive): l'aver operato abusivamente sotto un regime agevolato può costituire elemento indiziario rilevante se il requisito economico non risulta rispettato.

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