Cassazione Civile, Ordinanza n. 09707/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di restituzione dell'IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e sulla tariffa integrata ambientale (TIA 2), proposta dal contribuente originario nei confronti della società gestrice del servizio. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale di Venezia, in riforma parziale, aveva accolto l'appello e regolato le spese di lite. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato atto di rinuncia, allegando di avere raggiunto un accordo con i controricorrenti, che a loro volta hanno depositato istanza di accettazione della rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendola validamente efficace nella fattispecie in quanto ricettizia e, nel caso concreto, accettata dai controricorrenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Inoltre ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso e che, comunque, la misura non si applica alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta richiamate nel provvedimento.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con le forme previste e notificata/comunicata alle parti costituite, determina l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
La norma ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale ma ricettizio: per produrre l'estinzione del processo deve essere portata a conoscenza delle parti costituite nelle forme di legge.
- Se la rinuncia al ricorso è validamente perfezionata, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità senza esaminare i motivi di ricorso.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, manifestata dalla rinuncia, può escludere l'applicazione del meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo.
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