Cassazione Penale, Ordinanza n. 06909/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero meramente riproduttive di questioni già adeguatamente confutate dalla Corte di appello e non idonee a scalfire la motivazione impugnata. In conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione dal regime custodiale domiciliare e contestava, in cassazione, due profili: l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva una lettura riduttiva della vicenda, affermando che la donna era stata rinvenuta a circa 900 metri dall'abitazione in cui era ristretta e che il suo allontanamento sarebbe stato giustificato da esigenze di recarsi dalla madre per asseriti motivi di salute. La Corte di appello aveva invece escluso tale ricostruzione, valorizzando la non lieve offensività della condotta, anche in relazione al reato presupposto del titolo custodiale non rispettato e ai precedenti penali dell'imputata.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta non è stata ritenuta di scarsa offensività, avuto riguardo alle modalità del fatto, al titolo custodiale violato e ai precedenti penali.
art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato come reato presupposto del titolo custodiale non rispettato e come indice dell'elevata offensività complessiva della condotta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate e congruamente disattese dal giudice di appello, senza evidenziare specifici vizi logico-giuridici della motivazione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta, valutata nel suo complesso, non appaia di scarsa offensività, anche in considerazione della gravità del reato presupposto al titolo violato e dei precedenti penali dell'imputato.
- La richiesta di attenuanti generiche non può essere accolta quando la motivazione di merito valorizza elementi negativi quali la non marginalità dell'offesa e la presenza di precedenti penali, e tale valutazione risulti congrua e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06788/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06858/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06860/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06861/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06862/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06864/2025 del 19/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →