Cassazione Penale, Ordinanza n. 19456/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini, aveva riqualificato il fatto ritenuto di reato nell'ipotesi di uso di atto falso. L'unico motivo dedotto censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la motivazione della Corte territoriale fosse errata o insufficiente nel negare il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sul diniego delle attenuanti generiche non fosse consentita in sede di legittimità, oltre a risultare manifestamente infondata, perché la motivazione di merito era priva di evidenti illogicità e basata sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili e sull'accentuata propensione a delinquere dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma riqualificatoria del fatto, in materia di uso di atto o documento falso.
la Corte afferma che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e fondata su elementi rilevanti.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere censurato in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; non è sufficiente opporre una diversa valutazione degli elementi di fatto.
- Nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente che valorizzi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La presenza di un quadro negativo della personalità dell'imputato, anche in termini di propensione a delinquere, può legittimare il diniego delle attenuanti generiche se adeguatamente esplicitata in motivazione.
- La riqualificazione del fatto in sede di merito in un'ipotesi di uso di atto falso non incide, di per sé, sulla valutazione del vizio dedotto in cassazione quando il ricorso riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio discrezionale.
Come è indicizzato
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