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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25786/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) sostenendo che il Tribunale del riesame avesse annullato il decreto di sequestro preventivo anticipando un giudizio di merito e omettendo l'esame di elementi decisivi. Il PM contestava che il riesame avrebbe dato eccessivo peso alla ricostruzione difensiva trascurando il compendio investigativo (cronologia degli eventi, costituzione della SDE per operazione finanziaria con FDE, pesanti perdite e patrimonio netto negativo, ricorso per accesso agli strumenti di regolazione della crisi, vuoto dei magazzini, vendita della merce ricevuta senza pagamento) e che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la configurabilità dei reati (truffa ex artt. 640 e 641 c.p., autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p., responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001), nonché la rilevanza di elementi quali la serie di acquisti dissimulatori e la possibile dissimulazione dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto dal PM non prospettasse una violazione di legge idonea a sorreggere il ricorso ex art. 325 c.p.p., ma invece chiedesse una diversa valutazione del materiale indiziario (vizietto valutativo), che non rientra nei limiti della cassazione per violazione di legge se non quando sussista mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente su punti decisivi. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato il fumus commissi delicti e, data la complessità della vicenda, ha fornito un'adeguata motivazione e ha esaminato sia le argomentazioni difensive sia gli elementi dell'accusa, ritenendo, altresì, che la semplice rivendita della merce, in assenza di ulteriori elementi sospetti, non sia di per sé sufficiente a fondare il reato di autoriciclaggio. Pertanto il ricorso del PM è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa; la Corte ricorda che ai fini del sequestro preventivo è necessario il fumus commissi delicti, ossia l'astratta configurabilità del fatto come truffa, ma non la prova piena della colpevolezza.

  • art. 641 cod. pen.

    Circostanza aggravante o specificazione collegata alla truffa su contratti/compravendite; la valutazione rimane nell'ambito del fumus e richiede un'analisi contestuale degli elementi probatori.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Autoriciclaggio: la Corte osserva che la mera rivendita di materiale provento di reato non costituisce automaticamente autoriciclaggio se mancano ulteriori connotati sospetti o condotte idonee a rendere piu' difficoltoso l'accertamento della provenienza illecita; occorrono elementi concreti che dimostrino finalità di occultamento o di ostacolo all'identificazione della provenienza.

  • artt. 5, 6, 8 e 25 d.lgs. 231/2001

    Riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti: i beni societari e il patrimonio delle società sono stati indicati tra gli oggetti del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in relazione all'illecito amministrativo ipotizzato.

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Norma procedurale che consente il trattamento cartolare del ricorso; la causa è stata trattata in forma cartolare ai sensi di tale disposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Motivazione del motivo di cassazione invocato dal PM (violazione di legge): la Corte ricorda i limiti del ricorso per cassazione, distinguendo gli effettivi vizi di legge e i vizi di motivazione che consentono l'impugnazione in Cassazione.

  • art. 325, comma 1 c.p.p.

    Disciplina la possibilità di impugnare in Cassazione soltanto per violazione di legge; la Corte ha richiamato che non rientrano in tal nozione la mera contraddittorietà o l'illogicità manifestà della motivazione, salvo i casi previsti dall'art. 606 lett. e).

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiede motivazione non apparente: la Corte ha valutato che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione adeguata, completa e coerente, senza omissioni su punti decisivi.

  • artt. 40 e 44 del Codice delle Imprese; art. 54 Codice delle Imprese

    Riferimenti alle procedure per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle misure protettive conseguenti: la Corte ha considerato la tempestiva presentazione di istanze per la crisi come elemento contestuale che il Tribunale del riesame ha valutato nella sua ricostruzione dei fatti.

Massime di principio

  • In sede di riesame cautelare il giudice deve valutare il fumus commissi delicti (astratta configurabilità del reato) e non pronunciare una sentenza di merito, ma, se la vicenda è complessa, è legittimato a fornire una motivazione più articolata per spiegare perché ritiene insufficienti gli elementi indicati dall'accusa.
  • Il ricorso per cassazione per 'violazione di legge' è limitato: la Corte di legittimità sindaca vizi di diritto e gravi vizi motivazionali (mancanza o motivazione meramente apparente su punti decisivi), non una diversa valutazione degli indizi compiuta in sede di merito o riesame.
  • Per la configurabilità dell'autoriciclaggio non basta la mera rivendita di beni provento di reato: occorrono condotte che concretamente rendano più difficile o impediscano l'accertamento della provenienza illecita (elementi ulteriori di anomalia, occultamento o dissimulazione).
  • Nelle truffe contrattuali ripetute (serie di acquisti) l'elemento psicologico può emergere da un quadro fattuale (pagamenti iniziali regolari seguiti da insolvenza e occultamento), ma tale ricostruzione richiede un esame puntuale della cronologia, della contabilità e degli scambi comunicativi; difese fondate su crisi di mercato o cause sopravvenute possono contrastare la tesi dolosa.
  • Il silenzio su una specifica deduzione difensiva non implica necessariamente omessa motivazione quando la motivazione complessiva consente di comprendere l'itinerario logico-giuridico con cui la tesi è stata implicitamente respinta.
  • La tempestiva attivazione di procedure concorsuali o istanze per la regolazione della crisi è un elemento rilevante e va valutato nel contesto temporale: la sua rilevanza probatoria dipende però dal modo in cui è stata comunicata e dalla presenza/assenza di elementi di occultamento verso i creditori/fornitori.

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