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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25733/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in relazione al motivo relativo alla denegata sospensione condizionale. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che ha rigettato la richiesta di sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio su tale punto. La pronuncia di responsabilità penale è stata dichiarata irrevocabile nella parte affermativa.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a seguito di condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata da sinistro. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto ostativa la precedente concessione, non considerando che: (i) una precedente sospensione della pena detentiva non impedisce automaticamente una nuova concessione nel rispetto delle condizioni previste dalla legge; (ii) il superamento della soglia sanzionatoria di due anni dovuto al ragguaglio con la pena pecuniaria non legittima automaticamente il diniego, posto che la sospensione può essere concessa anche esclusivamente in relazione alla sola pena detentiva.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    «la sospensione condizionale non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale»; «... il beneficio in oggetto ... non può essere concesso più di una volta» e «... il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163»

    La norma non vieta assolutamente una seconda concessione della sospensione condizionale; essa consente al giudice di concederla nuovamente purché la pena inflitta, cumulata con quella della precedente condanna, non superi i limiti dettati dall'art. 163 (soglia dei due anni). La Corte ha ritenuto che il diniego deciso dalla Corte d'appello non ha dato conto corretto di questo quadro normativo.

  • art. 163 cod. pen.

    «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.»

    La norma consente al giudice, anche se il ragguaglio complessivo supera i due anni per effetto della conversione/ragguaglio della pena pecuniaria, di sospendere l'esecuzione della sola pena detentiva. Il diniego della Corte d'appello per il solo superamento della soglia non ha considerato questa possibilità.

  • art. 135 cod. pen.

    Norma richiamata per il ragguaglio della pena pecuniaria in termini di durata (utilizzata per verificare il superamento della soglia dei due anni). La Corte ha rilevato che il ragguaglio non esclude la possibilità di limitare la sospensione all'esecuzione della pena detentiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Disposizioni indicate come fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge (lett. b) e vizio di motivazione per carenza/contraddittorietà (lett. e)). La Corte ha ritenuto fondata la censura per carente motivazione rispetto alle norme sopra richiamate.

Massime di principio

  • La precedente concessione della sospensione condizionale della pena non impedisce automaticamente una nuova concessione: il giudice può concederla di nuovo se, cumulando le pene, non si superano i limiti previsti dall'art. 163.
  • Se il ragguaglio della pena pecuniaria fa superare la soglia dei due anni, il giudice ha comunque la possibilità di sospendere l'esecuzione della sola pena detentiva ai sensi dell'art. 163; pertanto il superamento della soglia non legittima automaticamente il diniego del beneficio.
  • Il giudice che nega la sospensione condizionale deve motivare espressamente e specificamente, valutando la precedente sospensione, l'eventuale abitualità del delinquente e l'effetto del ragguaglio pecuniario; la mancanza di tale motivazione è motivo di annullamento in Cassazione.
  • In caso di cassazione parziale sulla questione della sospensione, la declaratoria di irrevocabilità della condanna può permanere per il resto delle statuizioni, mentre la questione del beneficio viene rinviata ad altra sezione per nuovo esame.
  • Per la difesa: presentare espressa istanza e sviluppare in motivi di impugnazione l'argomentazione sul ragguaglio e sulla possibilità di sospendere la sola esecuzione della pena detentiva; per l'accusa/giudice: documentare le ragioni ostative (es. delinquenza abituale, precedente non sospesa) con motivazione puntuale.

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