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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25735/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione con tre motivi: (1) censura della mancata derubricazione del reato in lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere contestato la valutazione dei giudici circa modalità, quantità e caratteristiche della cessione; (2) censura della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare rischio di reiterazione), per presunta motivazione illogica e apodittica basata su professionalità e abitualità; (3) censura per mancata motivazione nel respingere la richiesta di misure meno afflittive (limitazione del divieto di dimora al solo comune di San Nicola La Strada) e per inadeguatezza delle modalità esecutive della misura rispetto alle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse (anche se, svolgendo l'analisi, la Corte ritiene comunque congrua la motivazione dei giudici sulla non applicabilità della fattispecie di lieve entità). Il secondo e il terzo motivo sono ritenuti manifestamente infondati: i giudici distrettuali avevano adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione (sulla base dell'organizzazione dell'attività di spaccio, della collaborazione di più soggetti, della precedente vicenda penale dell'indagato e della discontinuità dell'attività lavorativa), e avevano altresì spiegato, seppur sinteticamente, perché il contenimento territoriale proposto non fosse idoneo a neutralizzare il rischio cautelare. Conseguentemente è confermata la misura del divieto di dimora nella provincia di Caserta. Il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte richiama l'ermeneusi consolidata che definisce la fattispecie del 'piccolo spaccio' come attività di minore portata, con ridotta circolazione di merce e denaro; tuttavia osserva che, anche qualora fosse derubricato il fatto, i limiti edittali del reato meno grave (pena massima 5 anni) non avrebbero tolto la legittimità all'adozione della misura cautelare non custodiale.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme processuali invocate dal ricorrente in relazione alla riqualificazione, la Corte non rinviene un vizio applicativo che comporti utile vantaggio difensivo.

  • art. 274, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai presupposti per la misura cautelare: la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato gli elementi idonei a fondare le esigenze cautelari.

  • art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di scelta e graduazione delle misure personali: la Corte ritiene congrua la valutazione del Tribunale circa l'inidoneità di misure meno afflittive a fronte del rischio di reiterazione.

  • art. 280, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per affermare che anche il reato derubricato (con pena fino a 5 anni) legittimerebbe comunque l'adozione della misura cautelare non custodiale applicata.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione) usata per inquadrare i motivi proposti; la Corte dichiara alcuni motivi inammissibili e altri infondati secondo i parametri ivi indicati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.

  • Norme emergenziali procedurali (art. 23 d.l. n. 137/2020 e successive modifiche)

    Riferimento alle disposizioni che autorizzano il trattamento in udienza camerale; la Corte segnala l'applicabilità delle modalità di trattazione previste dai decreti-legge e conversioni richiamati.

Massime di principio

  • La richiesta di derubricazione in 'lieve entità' (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) può risultare priva di interesse pratico quando, anche in caso di successo, i limiti edittali consentirebbero comunque l'adozione della medesima misura cautelare non custodiale.
  • Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) è necessario contestare e confutare in modo concreto gli elementi decisivi valorizzati dal giudice (es. continuità/organizzazione dell'attività illecita, ruolo ricoperto, precedenti specifici, persistente capacità di guadagno), non limitandosi ad affermazioni generiche.
  • La valutazione della adeguatezza di misure personali meno afflittive richiede che il richiedente dimostri la concreta efficacia di quelle misure nel neutralizzare il rischio cautelare; la mera proposta di limitazione territoriale può non essere ritenuta sufficiente se i giudici ritengono che il pericolo derivi da dinamiche non eliminate dalla limitazione.
  • Le motivazioni dei provvedimenti cautelari possono essere sintetiche ma devono indicare elementi idonei a giustificare la scelta: in cassazione la Corte controlla sia la logicità che la coerenza con la giurisprudenza consolidata.
  • Ricorrere in Cassazione senza fondamento concreto espone al rischio di inammissibilità, liquidazione delle spese e sanzioni (anche versamento alla Cassa delle ammende) quando il ricorso non risulti proposto con la necessaria diligenza.

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