Cassazione Penale, Sentenza n. 25735/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione con tre motivi: (1) censura della mancata derubricazione del reato in lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere contestato la valutazione dei giudici circa modalità, quantità e caratteristiche della cessione; (2) censura della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare rischio di reiterazione), per presunta motivazione illogica e apodittica basata su professionalità e abitualità; (3) censura per mancata motivazione nel respingere la richiesta di misure meno afflittive (limitazione del divieto di dimora al solo comune di San Nicola La Strada) e per inadeguatezza delle modalità esecutive della misura rispetto alle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse (anche se, svolgendo l'analisi, la Corte ritiene comunque congrua la motivazione dei giudici sulla non applicabilità della fattispecie di lieve entità). Il secondo e il terzo motivo sono ritenuti manifestamente infondati: i giudici distrettuali avevano adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione (sulla base dell'organizzazione dell'attività di spaccio, della collaborazione di più soggetti, della precedente vicenda penale dell'indagato e della discontinuità dell'attività lavorativa), e avevano altresì spiegato, seppur sinteticamente, perché il contenimento territoriale proposto non fosse idoneo a neutralizzare il rischio cautelare. Conseguentemente è confermata la misura del divieto di dimora nella provincia di Caserta. Il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La Corte richiama l'ermeneusi consolidata che definisce la fattispecie del 'piccolo spaccio' come attività di minore portata, con ridotta circolazione di merce e denaro; tuttavia osserva che, anche qualora fosse derubricato il fatto, i limiti edittali del reato meno grave (pena massima 5 anni) non avrebbero tolto la legittimità all'adozione della misura cautelare non custodiale.
Richiamata tra le norme processuali invocate dal ricorrente in relazione alla riqualificazione, la Corte non rinviene un vizio applicativo che comporti utile vantaggio difensivo.
art. 274, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai presupposti per la misura cautelare: la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato gli elementi idonei a fondare le esigenze cautelari.
art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamata in tema di scelta e graduazione delle misure personali: la Corte ritiene congrua la valutazione del Tribunale circa l'inidoneità di misure meno afflittive a fronte del rischio di reiterazione.
art. 280, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per affermare che anche il reato derubricato (con pena fino a 5 anni) legittimerebbe comunque l'adozione della misura cautelare non custodiale applicata.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione) usata per inquadrare i motivi proposti; la Corte dichiara alcuni motivi inammissibili e altri infondati secondo i parametri ivi indicati.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile.
Norme emergenziali procedurali (art. 23 d.l. n. 137/2020 e successive modifiche)
Riferimento alle disposizioni che autorizzano il trattamento in udienza camerale; la Corte segnala l'applicabilità delle modalità di trattazione previste dai decreti-legge e conversioni richiamati.
Massime di principio
- La richiesta di derubricazione in 'lieve entità' (art. 73, comma 5, DPR 309/1990) può risultare priva di interesse pratico quando, anche in caso di successo, i limiti edittali consentirebbero comunque l'adozione della medesima misura cautelare non custodiale.
- Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) è necessario contestare e confutare in modo concreto gli elementi decisivi valorizzati dal giudice (es. continuità/organizzazione dell'attività illecita, ruolo ricoperto, precedenti specifici, persistente capacità di guadagno), non limitandosi ad affermazioni generiche.
- La valutazione della adeguatezza di misure personali meno afflittive richiede che il richiedente dimostri la concreta efficacia di quelle misure nel neutralizzare il rischio cautelare; la mera proposta di limitazione territoriale può non essere ritenuta sufficiente se i giudici ritengono che il pericolo derivi da dinamiche non eliminate dalla limitazione.
- Le motivazioni dei provvedimenti cautelari possono essere sintetiche ma devono indicare elementi idonei a giustificare la scelta: in cassazione la Corte controlla sia la logicità che la coerenza con la giurisprudenza consolidata.
- Ricorrere in Cassazione senza fondamento concreto espone al rischio di inammissibilità, liquidazione delle spese e sanzioni (anche versamento alla Cassa delle ammende) quando il ricorso non risulti proposto con la necessaria diligenza.
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