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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25734/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato dall'avvocato Giovanni Chiara per inosservanza degli artt. 273 e 274 c.p.p.: si censura la mancata sussistenza della gravità indiziaria (sostenendo che la qualificazione di "fornitore" sarebbe fondata su elementi vaghi, senza sequestri di stupefacenti né esami tossicologici) e l'illogicità della prospettata esigenza cautelare per mancanza del requisito di attualità del pericolo di reiterazione, con conseguente superamento della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e aspecifico: il giudice del riesame aveva fornito una motivazione puntuale ai sensi dell'art. 273 c.p.p., richiamando attività di osservazione, filmati di plurime telecamere, il monitoraggio GPS del motociclo in uso al coindagato e altri elementi che dimostravano l'esistenza di un'organizzazione dedita allo spaccio e il ruolo stabile dell'indagato (vedetta, pusher, rifornitore). Quanto alla cautela, la Corte ha ritenuto non superata la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p.: non erano emersi elementi idonei a dimostrare la sopravvenuta non attualità del pericolo di reiterazione, considerato anche il breve periodo dall'arresto e l'assenza di prova della disarticolazione del sodalizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, a rimborsare i costi ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (motivazione equitativa, alla luce della sentenza Corte cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Regola il giudizio sulla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente esposto gli elementi probatori a supporto della gravità indiziaria, sicché la censura è inammissibile se si limita a una diversa valutazione dei fatti

  • art. 274 c.p.p.

    Disciplina le esigenze cautelari; la decisione impugnata ha chiarito il nesso tra gravità indiziaria e esigenze preventive, con motivazione ritenuta congrua

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quando sussistono gravi indizi per il delitto-mezzo (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse stata efficacemente superata dalla difesa

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso si fondava su questa lett. per contestare la violazione di norme processuali

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità per motivi aspecifici; la Corte ha richiamato questo criterio per rilevare la genericità della censura che non ha confrontato le ragioni del provvedimento impugnato

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato ai fini della sintesi del motivo di ricorso secondo il disposto procedurale

  • Disposizioni emergenziali (art. 23 d.l. n.137/2020 e successivi provvedimenti di proroga)

    Richiamate in relazione al trattamento del procedimento in udienza camerale con modalità speciali; rilevanza procedurale, non decisoria sul merito

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Rilevata ai fini della valutazione della colpa nella determinazione della misura dell'ammenda: la Corte ha comunque disposto l'equa somma a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La Cassazione non riconsidera i fatti: può dichiarare inammissibile un ricorso cautelare quando la censura comporta soltanto una diversa valutazione probatoria senza dimostrare una violazione normativa o una manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito
  • Le doglianze generiche o aspecifiche, che non si confrontano punto per punto con la motivazione del giudice impugnato, sono spesso dichiarate inammissibili (art. 591 c.p.p.)
  • In materia di misure cautelari per reati connessi al traffico di stupefacenti, la presenza di riprese video, attività di osservazione, monitoraggi GPS e la comprovata strutturazione di un gruppo (ruoli, contabilità, luogo attrezzato) possono costituire elementi sufficienti a fondare la gravità indiziaria
  • La presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. opera quando sussistono gravi indizi per il delitto-mezzo; compete alla difesa fornire elementi concreti per dimostrarne il venir meno (es. disarticolazione del sodalizio, tempo lungo dalla condotta, elementi che rendono non attuale il pericolo di reiterazione)
  • Per un ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari è fondamentale articolare censure specifiche e contraddistinte da motivo giuridico ben collegato alla motivazione del giudice di merito; la mera riproposizione delle stesse argomentazioni già rigettate è inefficace
  • La presentazione di un ricorso manifestamente infondato o aspecifico può comportare l'obbligo di rifondere le spese e, in casi adeguatamente motivati, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo prova di colpa inevitabile nella determinazione dell'inammissibilità

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