Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25732/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 12/02/2025 che ha revocato la sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto sito in Pozzuoli, via degli Oleandri n.2. Il ricorrente ha dedotto: (i) nullità/inosservanza delle norme processuali (omessa notifica del decreto di citazione nel giudizio penale che avrebbe riguardato la stessa vicenda) e violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; (ii) violazione dell'art. 6 CEDU per mancato rispetto del diritto di difesa in un procedimento che ha effetti sanzionatori; (iii) violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto al coimputato condannato; ed infine (aggiunto in data 13/06/2025) deduzione di estinzione per prescrizione della contravvenzione edilizia che ha determinato la condanna del coimputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura principale (nullità per omessa notifica) non sia sindacabile con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, dovendosi esperire, se il caso, il rimedio della restituzione del termine ex art.175 cod. proc. pen. o della rescissione del giudicato ex art.629-bis. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo aggiunto sulla prescrizione perché non connesso ai motivi originari. Il ricorrente è stato condannato alle spese (art.616 cod. proc. pen.) e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 552, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla regolarità della vocatio in ius; la Corte ha ritenuto che eventuali nullità relative agli atti introduttivi non si risolvono con il ricorso per cassazione contro il provvedimento esecutivo, ma con i rimedi specifici indicati dall'ordinamento.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma concernente gli atti di citazione/convocazione; la presunta inesatta notifica può costituire vizio degli atti introduttivi, la cui impugnazione richiede i rimedi procedurali appropriati (es. restituzione del termine o rescissione).

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di formazione della vocatio in ius; analoga interpretazione rispetto agli artt. 178 e 552: la relativa nullità non è sindacabile tramite il ricorso per cassazione contro provvedimento esecutivo.

  • art. 24 Cost.

    Principio costituzionale di garanzia del diritto di difesa richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la violazione invocata, se verificabile, debba essere fatta valere con i rimedi previsti dall'ordinamento e non tramite il ricorso per cassazione contro l'ordinanza esecutiva.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale sulla ragionevole durata del processo e sui diritti del giusto processo; la sua richiamata violazione è stata considerata non proponibile in questa sede impugnatoria, se riferita a nullità degli atti introduttivi.

  • art. 6 CEDU

    Diritto al giusto processo invocato dal ricorrente; la Corte ha riconosciuto l'aspirazione ma ha indicato i rimedi processuali adeguati per far valere la violazione (non il ricorso per cassazione contro il provvedimento esecutivo).

  • art. 3 Cost.

    Principio di eguaglianza formale invocato per contestare un diverso trattamento tra condannato e assolto; la Corte non ha comunque ritenuto che il rimedio scelto dal ricorrente fosse idoneo a far valere la censura in questa sede.

  • art. 175, comma 1, cod. proc. pen.

    Rimedio indicato dalla Corte per far valere nullità degli atti introduttivi che abbiano determinato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza: richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazioni o per far valere la nullità processuale.

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    Rimedio di rescissione del giudicato per sentenze pronunciate in assenza; la Corte lo indica quale strumento idoneo quando la sentenza definitiva sia viziata da mancanza di partecipazione dell'interessato.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina delle categorie di motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha inquadrato i motivi dedotti dal ricorrente secondo le lettere previste da questa norma.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese nel procedimento di cassazione: la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento di cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di determinazione dell'ammenda procedurale: la Corte ha applicato il principio che consente l'imposizione di contributi alla Cassa delle ammende, determinando in via equitativa l'importo di euro 3.000.

Massime di principio

  • La nullità degli atti introduttivi di un giudizio penale (es. omessa notifica del decreto di citazione) non si impugna con ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione; occorre invece esperire i rimedi specifici previsti (richiesta di restituzione del termine ex art.175 c.p.p. o, se del caso, rescissione del giudicato ex art.629-bis).
  • Le censure nuove o aggiunte in cassazione devono avere collegamento necessario con i motivi originariamente dedotti; non è ammesso ampliare il petitum con questioni non preventivamente prospettate.
  • Le doglianze fondate su violazioni del diritto di difesa o sull'art.6 CEDU, quando attengono alla regolarità degli atti introduttivi, richiedono l'impiego dei rimedi processuali predisposti dall'ordinamento e non sono automaticamente idonee a determinare l'annullamento di provvedimenti esecutivi in sede di cassazione.
  • Se si ritiene che una sanzione amministrativa o un ordine di demolizione sia derivato da un procedimento penale viziato, è preferibile agire tempestivamente con i rimedi indicati (restituzione del termine o rescissione) o proporre le azioni impugnatorie previste nei termini, piuttosto che sollevare la questione esclusivamente in sede di esecuzione.
  • In materie con profili sia penali sia amministrativi (es. abusi edilizi con ordine di demolizione), la proceduralizzazione delle contestazioni è essenziale: preservare tempestivamente la possibilità di impugnare o chiedere la riapertura dei termini è necessario per non incorrere in inammissibilità e in sanzioni economiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.